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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 19

ISTITUZIONE DEL REGISTRO UNICO DEI CONTROLLI (RUC) SULLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI REGIONALI E SEMPLIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMINISTRATIVI IN AGRICOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 180 del 12 dicembre 2011

TITOLO II
Semplificazione degli adempimenti amministrativi in agricoltura
Art. 11
Snellimento dei procedimenti
1. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i procedimenti, di competenza della Regione, delle Province, delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni, ai sensi delle leggi regionali n. 15 del 1997 e n. 10 del 2008, per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei CAA, di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 Sito esterno (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38 Sito esterno). Con la medesima deliberazione sono individuati, con riferimento ai singoli procedimenti, gli adempimenti istruttori che i CAA sono tenuti a svolgere e le condizioni cui devono attenersi.
2. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine individuato per ciascun procedimento con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, che decorre dalla data di ricevimento dell'istanza istruita dai CAA. Decorso tale termine che, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, non può comunque essere superiore a centottanta giorni, l'istanza si intende accolta.
3. La Giunta regionale definisce inoltre le modalità di certificazione, da parte dei CAA, della data di inoltro dell'istanza all'amministrazione competente e dell'eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento.
4. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dell'amministrazione regionale o delle altre amministrazioni individuate al comma 1.
Art. 12
Norma di semplificazione
1. Per il perseguimento di obiettivi generali di semplificazione amministrativa riguardanti istanze, procedure, richieste da parte di soggetti che esercitano l'attività agricola, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i procedimenti per i quali è ammessa la presentazione per il tramite delle organizzazioni professionali agricole di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1997.
Art. 13
Disposizioni per la tracciabilità dei rifiuti in agricoltura
1. I concessionari del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani sono autorizzati ad avvalersi delle organizzazioni professionali agricole previste all'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1997 o dei Consorzi fitosanitari provinciali di cui alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 (Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34, e 7 febbraio 1992, n. 7), per gli adempimenti relativi al trasporto dei rifiuti speciali derivanti dall'attività agricola, sulla base di una convenzione che ne disciplini le reciproche obbligazioni e le modalità con le quali l'agricoltore è ricompreso nell'organizzazione del gestore del servizio pubblico.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione emana criteri specifici tesi ad assicurare la tracciabilità del rifiuto, al fine di conseguire livelli più elevati di tutela ambientale e della salute, che prevedano le modalità di accreditamento dei singoli agricoltori, nonché le modalità di conferimento all'impianto assegnato entro il termine previsto nella comunicazione al gestore del servizio.

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