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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 19

ISTITUZIONE DEL REGISTRO UNICO DEI CONTROLLI (RUC) SULLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI REGIONALI E SEMPLIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMINISTRATIVI IN AGRICOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 180 del 12 dicembre 2011

TITOLO III
Disposizioni finali
Art. 14
Entrata in vigore del RUC, norme per il periodo transitorio e disposizioni applicative
1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorre un periodo transitorio non superiore a diciotto mesi, durante il quale l'archivio informatizzato di cui al Titolo I viene attivato ed implementato con le informazioni in possesso della Regione, delle Province, delle Comunità montane, delle Unioni di Comuni e di AGREA, relativamente ai procedimenti di rispettiva competenza.
2. Previa adozione di appositi protocolli operativi, entro i successivi dodici mesi nel RUC verranno inseriti anche i controlli effettuati da ARPA e USL.
3. L'effettiva attivazione del RUC e dell'efficacia delle norme riferite all'utilizzazione delle informazioni ivi inserite ed eventuali disposizioni applicative sono stabilite con atto della Giunta regionale pubblicato nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

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