LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 19
ISTITUZIONE DEL REGISTRO UNICO DEI CONTROLLI (RUC) SULLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI REGIONALI E SEMPLIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMINISTRATIVI IN AGRICOLTURA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 180 del 12 dicembre 2011
Argomenti:
- Sviluppo economico->
Norme generali del settore agricolo e agro-alimentare
INDICE
Art. 1 - Finalità
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di semplificare e razionalizzare le attività amministrative in agricoltura ivi comprese quelle di ispezione, vigilanza e verifica in loco sulle imprese del settore agricolo ed agroalimentare, con la presente legge intende:
a) sviluppare ed attuare un sistema informativo unitario ed integrato dei controlli effettuati dalle amministrazioni territoriali e dalle agenzie ed aziende pubbliche che operano in ambito regionale;
b) individuare modalità di snellimento procedimentale connesse all'applicazione dell'istituto del silenzio assenso con delega di attività istruttorie documentali ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).
TITOLO I
Disciplina del Registro unico dei controlli (RUC)
Art. 2
Istituzione del Registro unico dei controlli (RUC)
1. Per perseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è istituito il Registro unico dei controlli (RUC) sulle imprese agricole ed agroalimentari regionali, integrato nel Sistema informativo agricolo regionale (SIAR), di cui all'articolo 22 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) e nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 ).
Art. 3
Contenuti del RUC
1. Il RUC sulle imprese agricole ed agroalimentari regionali è costituito da uno specifico archivio informatizzato interconnesso con l'Anagrafe delle aziende agricole, istituita con il regolamento regionale 15 settembre 2003, n. 17 (Disciplina dell'Anagrafe delle Aziende Agricole dell'Emilia-Romagna), attraverso il quale sono resi disponibili, tra l'altro, i dati relativi alle risultanze dei sopralluoghi presso le aziende in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articoli 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173 ).
2. Il RUC raccoglie per ciascuna impresa le informazioni riguardanti i dati identificativi tratti dall'Anagrafe delle aziende agricole, l'elenco dei controlli effettuati, l'indicazione dell'amministrazione e i dati dell'agente preposto al controllo, la data e la tipologia di controllo effettuato, il procedimento amministrativo a cui è connesso, la scheda o il verbale di controllo ed i relativi esiti e l'eventuale programmazione di visite in loco cui l'impresa sarà assoggettata, compatibilmente con le tempistiche e con le modalità previste dai singoli procedimenti amministrativi, fermi restando i controlli ambientali previsti dalla normativa comunitaria e statale.
3. Nel RUC sono inserite tutte le attività di verifica tese ad accertare la dimensione e la consistenza del complesso aziendale in termini produttivi e colturali, il rispetto di norme di carattere ambientale e sanitario e l'adempimento di ogni altra prescrizione, impegno o obbligo posto in capo all'impresa per finalità connesse all'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aiuti, premi e contributi ovvero per adempiere a discipline di regolazione dei mercati, di certificazione delle produzioni, di profilassi e tutela fitosanitaria, sicurezza alimentare e protezione ambientale.
4. Il RUC potrà contenere anche altri dati dell'impresa riferiti ad adempimenti ed obblighi previsti dalla disciplina vigente, tra i quali quelli in materia di rapporti di lavoro, aspetti previdenziali ed assistenziali e prevenzione e sicurezza sul lavoro, che verranno acquisiti con le modalità previste all'articolo 7 della presente legge.
Art. 4
Amministrazioni pubbliche coinvolte
1. Il RUC unico dei controlli sulle imprese agricole ed agroalimentari regionali è implementato con informazioni in possesso della Regione, delle Province, delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni che esercitano funzioni amministrative su procedimenti in materia di agricoltura, ai sensi delle leggi regionali n. 15 del 1997 e 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni).
2. Il RUC è altresì alimentato con i dati forniti dall'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) in esito alle funzioni di controllo delegate dall'Agenzia a soggetti pubblici, ai sensi della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA)) ed in applicazione della normativa comunitaria e nazionale sull'esercizio delle funzioni degli organismi pagatori.
3. Oltre agli enti individuati ai commi 1 e 2, partecipano attivamente all'implementazione del RUC l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) ed i servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali (USL), attraverso i diversi uffici articolati sul territorio regionale.
4. Ciascuna amministrazione è responsabile della correttezza delle operazioni di controllo eseguite e della corrispondenza tra i dati e i documenti posseduti e quelli inseriti nel RUC.
Art. 5
Definizione degli strumenti e delle modalità di effettuazione dei controlli
1. La Regione promuove, in accordo con enti, aziende ed agenzie indicate all'articolo 4, l'elaborazione di schede di rilevazione e di controllo e procedure di verbalizzazione condivise su tutto il territorio regionale, nonché la definizione di standard e modalità omogenee di effettuazione delle attività di verifica tesi al superamento di inutili ripetizioni e disciplinati in appositi protocolli operativi, approvati dalla Giunta regionale.
Art. 6
Efficacia ed utilizzo delle risultanze dei controlli inserite nel RUC
1. Le amministrazioni individuate all'articolo 4 si avvalgono, nei procedimenti di rispettiva competenza, delle risultanze dei controlli riportate nel RUC.
2. Al fine di pianificare le proprie attività, le amministrazioni coinvolte consultano il RUC prima dell'effettuazione di ogni controllo in loco per verificare se i dati riportati soddisfano le esigenze connesse all'esercizio dei compiti ispettivi, di vigilanza e di verifica cui sono preposte, o per concertare, se già programmato, l'effettuazione di un controllo integrato, ferma restando la piena titolarità delle amministrazioni medesime.
3. Gli esiti degli accertamenti registrati sono utilizzati anche per l'attivazione di procedimenti di recupero o restituzione di aiuti, premi o erogazioni alle imprese, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
4. Resta ferma l'applicazione di specifiche normative di settore e delle disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) per attività di accertamento cui consegua l'applicazione di sanzioni amministrative.
Art. 7
Accordi di collaborazione ed interscambio dati con altre pubbliche amministrazioni
1. Al fine di implementare il RUC con ulteriori dati di cui all'articolo 3, comma 4, la Regione promuove la sottoscrizione di accordi di collaborazione ed interscambio con altre amministrazioni pubbliche, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche.
Art. 8
Funzioni della Regione e di AGREA
1. La Regione presidia l'attuazione del sistema unitario ed integrato dei controlli esercitando, in particolare, le seguenti funzioni:
a) coordina i rapporti con le diverse amministrazioni pubbliche coinvolte;
b) individua, con il supporto di AGREA, i procedimenti interessati al processo di registrazione nell'archivio;
c) promuove, in relazione agli esiti sul monitoraggio dei controlli e ai fini dello sviluppo del sistema, azioni di semplificazione e miglioramento.
2. La gestione dell'archivio informatizzato che dovrà tenere traccia storica di tutte le registrazioni effettuate, la definizione delle modalità di implementazione e aggiornamento di carattere tecnico-informatico, il monitoraggio sui dati ed ogni aspetto di carattere organizzativo-gestionale sono affidate ad AGREA, che adotta, in accordo con la Regione e in integrazione con il SIAR, le specifiche tecniche, i manuali operativi ed ogni provvedimento necessario al funzionamento dell'archivio. Ad AGREA compete anche, in accordo con la Regione, la definizione delle modalità di accesso all'archivio informatizzato da parte delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati di cui all'articolo 10.
Art. 9
Comunicazione dei dati ed informazioni contenuti nel RUC
1. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali):
a) per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e per l'esercizio di compiti ispettivi, di vigilanza, di verifica e controllo, i dati e le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, contenuti nell'archivio informatizzato sono oggetto di comunicazione, anche mediante interconnessione, tra le amministrazioni coinvolte nel sistema unitario ed integrato dei controlli;
b) per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e per l'esercizio di compiti ispettivi, di vigilanza, di verifica e controllo, i dati e le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, contenuti nell'archivio informatizzato possono essere comunicati, anche mediante interconnessione, ad altre pubbliche amministrazioni, che ne facciano richiesta, per l'esercizio dei propri compiti istituzionali.
Art. 10
Consultazione del RUC da parte delle imprese agricole ed agroalimentari
1. Le imprese esercenti attività agricola ed agroalimentare possono consultare l'archivio informatizzato con riferimento ai dati ed alle informazioni relativi alla propria posizione.
2. L'accesso può aver luogo direttamente, per il tramite di un soggetto terzo o attraverso il CAA ai quali l'interessato conferisce, per iscritto, apposita delega.
TITOLO II
Semplificazione degli adempimenti amministrativi in agricoltura
Art. 11
Snellimento dei procedimenti
1. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i procedimenti, di competenza della Regione, delle Province, delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni, ai sensi delle leggi regionali n. 15 del 1997 e n. 10 del 2008, per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei CAA, di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38 ). Con la medesima deliberazione sono individuati, con riferimento ai singoli procedimenti, gli adempimenti istruttori che i CAA sono tenuti a svolgere e le condizioni cui devono attenersi.
2. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine individuato per ciascun procedimento con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, che decorre dalla data di ricevimento dell'istanza istruita dai CAA. Decorso tale termine che, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, non può comunque essere superiore a centottanta giorni, l'istanza si intende accolta.
3. La Giunta regionale definisce inoltre le modalità di certificazione, da parte dei CAA, della data di inoltro dell'istanza all'amministrazione competente e dell'eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento.
4. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dell'amministrazione regionale o delle altre amministrazioni individuate al comma 1.
Art. 12
Norma di semplificazione
1. Per il perseguimento di obiettivi generali di semplificazione amministrativa riguardanti istanze, procedure, richieste da parte di soggetti che esercitano l'attività agricola, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i procedimenti per i quali è ammessa la presentazione per il tramite delle organizzazioni professionali agricole di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1997.
Art. 13
Disposizioni per la tracciabilità dei rifiuti in agricoltura
1. I concessionari del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani sono autorizzati ad avvalersi delle organizzazioni professionali agricole previste all'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1997 o dei Consorzi fitosanitari provinciali di cui alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 (Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34, e 7 febbraio 1992, n. 7), per gli adempimenti relativi al trasporto dei rifiuti speciali derivanti dall'attività agricola, sulla base di una convenzione che ne disciplini le reciproche obbligazioni e le modalità con le quali l'agricoltore è ricompreso nell'organizzazione del gestore del servizio pubblico.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione emana criteri specifici tesi ad assicurare la tracciabilità del rifiuto, al fine di conseguire livelli più elevati di tutela ambientale e della salute, che prevedano le modalità di accreditamento dei singoli agricoltori, nonché le modalità di conferimento all'impianto assegnato entro il termine previsto nella comunicazione al gestore del servizio.
TITOLO III
Disposizioni finali
Art. 14
Entrata in vigore del RUC, norme per il periodo transitorio e disposizioni applicative
1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorre un periodo transitorio non superiore a diciotto mesi, durante il quale l'archivio informatizzato di cui al Titolo I viene attivato ed implementato con le informazioni in possesso della Regione, delle Province, delle Comunità montane, delle Unioni di Comuni e di AGREA, relativamente ai procedimenti di rispettiva competenza.
2. Previa adozione di appositi protocolli operativi, entro i successivi dodici mesi nel RUC verranno inseriti anche i controlli effettuati da ARPA e USL.
3. L'effettiva attivazione del RUC e dell'efficacia delle norme riferite all'utilizzazione delle informazioni ivi inserite ed eventuali disposizioni applicative sono stabilite con atto della Giunta regionale pubblicato nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.