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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2011, n. 20

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E ALLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, N. 3 (RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 181 del 13 dicembre 2011

Art. 13
1.
Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
"1. I servizi ferroviari d'interesse regionale vengono affidati secondo le modalità dell'articolo 13.".
2.
Il comma 2 bis dell'articolo 23 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
"2 bis. La Regione stipula periodicamente con i gestori di reti ferroviarie, diverse dalla propria, ma interessate dai servizi di sua competenza, accordi quadro secondo le previsioni del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria).".
3. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale n. 30 del 1998 è abrogato.

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