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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2011, n. 20

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E ALLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, N. 3 (RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 181 del 13 dicembre 2011

Art. 27
1.
L'articolo 163 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 163
Rete viaria di interesse regionale
1. La rete viaria di interesse regionale è individuata nella "grande rete" e nella "rete di base principale", così come definite dal PRIT approvato con delibera consiliare n. 1322 del 22 dicembre 1999, nonché dalle strade trasferite dallo Stato, dalle autostrade regionali e dalle opere stradali a essa connesse o complementari o compensative.
2. I piani regionali integrati dei trasporti di successiva approvazione individuano la rete viaria di interesse regionale.
3. L'Assemblea legislativa, in deroga alla procedura di cui all'articolo 5 bis della legge regionale n. 30 del 1998, su proposta della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, può apportare eventuali modifiche non sostanziali alla rete viaria di interesse regionale individuata nel PRIT.".

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