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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 21

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2012, n. 9

Art. 31
Disposizioni in materia di immobili gravati da vincoli di destinazione a carattere perpetuo
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai beni immobili gravati da vincoli di destinazione socio-sanitari o socio-assistenziali o socio-educativi di carattere perpetuo previsti dalla normativa regionale.
2. La Giunta regionale, su richiesta del proprietario del bene, può autorizzare la rimozione dei vincoli di destinazione di carattere perpetuo, gravanti sui beni immobili di cui al comma 1, al fine di consentire l'alienazione di detti beni, qualora si verifichino le seguenti condizioni:
a) il bene vincolato non risulti più funzionale al perseguimento delle finalità per le quali il vincolo era stato previsto;
b) il ricavato della vendita dell'immobile svincolato sia interamente reinvestito per la realizzazione di interventi in conto capitale che abbiano finalità coerenti o analoghe a quelle dell'originario vincolo di destinazione;
c) sui nuovi interventi di cui alla lettera b) sia riapposto il vincolo di destinazione.

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