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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 21

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2012, n. 9

L.R. 21 dicembre 2012, n. 19

Art. 34

(aggiunti commi 1 bis. e 1 ter. da art. 24 L.R. 26 luglio 2012, n. 9)

Norme transitorie in materia di trasformazione di aree boschive e oneri compensativi
1. Il presente articolo, nel rispetto della normativa regionale in materia di governo del territorio, detta disposizioni transitorie relativamente al rimboschimento compensativo a seguito di trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso del suolo, nelle more di una disciplina legislativa organica in materia forestale, attuativa del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 Sito esterno (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 Sito esterno).
1 bis. I territori individuati dagli strumenti di pianificazione come bosco nonché quelli che presentano i caratteri di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 227 del 2001, sono sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e del decreto legislativo n. 227 del 2001.
1 ter. L'autorizzazione alla trasformazione del bosco di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 227 del 2001 è rilasciata dai Comuni, o dalle Unioni di Comuni, nell'ambito dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 40 undecies della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).
2. In conformità all'articolo 4 del decreto legislativo n. 227 del 2001 Sito esterno, non costituiscono trasformazione del bosco gli interventi che non comportano l'eliminazione permanente della relativa vegetazione e che sono realizzati nel rispetto della normativa forestale. Ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Sito esterno (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 Sito esterno), non costituiscono altresì trasformazione di aree boscate gli interventi in ambiti ricadenti all'interno del perimetro dei centri edificati alla data del 6 settembre 1985, data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431 Sito esterno (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 1985, n. 312 Sito esterno, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno).
3. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce criteri, modalità e tempi di realizzazione degli interventi compensativi per la trasformazione dei boschi. La compensazione avviene attraverso le seguenti modalità:
a) direttamente a cura e spese del soggetto richiedente l'autorizzazione;
b) attraverso il versamento di una somma corrispondente all'importo dell'intervento compensativo.
4. Gli oneri di compensazione sono determinati sulla base del valore biologico dei boschi e dei soprassuoli forestali. La deliberazione di cui al comma 3 prevede e disciplina la riduzione degli oneri di compensazione nei seguenti casi:
a) territori di montagna ad elevato coefficiente di boscosità;
b) realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico;
c) trasformazione temporanea del bosco;
d) aree già destinate alla trasformazione in base agli strumenti urbanistici e territoriali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 227 del 2001 Sito esterno, la compensazione non è dovuta nei seguenti casi:
a) trasformazioni artificiali realizzate su terreni agricoli con superfici inferiori a 5.000 mq. antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 227 del 2001 Sito esterno;
b) interventi di miglioramento del paesaggio e degli ecosistemi naturali;
c) interventi di ripristino della coltivazione in terreni agricoli entro otto anni dall'inizio del processo di colonizzazione da parte della vegetazione forestale;
d) interventi di trasformazione di boschi cedui di castagno in castagneti da frutto;
e) eliminazione della vegetazione forestale di ostacolo al deflusso idraulico effettuata in conformità alle norme vigenti in materia.
6. La deliberazione di cui al comma 3 prevede:
a) le tipologie degli interventi compensativi differenziati sul territorio regionale in funzione del coefficiente di boscosità e in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale;
b) i criteri per la quantificazione, il deposito e lo svincolo di una cauzione a garanzia della corretta esecuzione degli interventi compensativi da parte del richiedente la trasformazione;
c) i criteri per la redazione di piani colturali relativi alle aree interessate da interventi compensativi;
d) le modalità per il monitoraggio delle istanze di trasformazione, degli interventi compensativi e delle autorizzazioni rilasciate.
7. Le risorse derivanti dalla compensazione sono introitate dalla Regione e finalizzate agli interventi di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 227 del 2001 Sito esterno.

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