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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 23

NORME DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'AMBIENTE

Art. 19
Attivazione dell'Agenzia
1. L'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti è istituita a far data dall'1 gennaio 2012 e dalla medesima data l'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle forme di cooperazione di cui all' articolo 30 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni). Dall'1 gennaio 2012 le suddette forme di cooperazione sono poste in liquidazione e le relative funzioni sono trasferite in capo all'Agenzia, che, fino alla nomina del direttore di cui all'articolo 11, le esercita tramite il soggetto di cui al comma 3.
2. La Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, convoca i Consigli locali. Ciascun Consiglio locale nomina un componente del Consiglio d'ambito ed il proprio coordinatore. La Regione convoca i componenti del Consiglio d'ambito per la seduta di insediamento. Entro i successivi sessanta giorni il Consiglio d'ambito approva lo statuto dell'Agenzia e il bilancio d'esercizio. Sino alla nomina dei coordinatori dei Consigli locali, ogni Consiglio locale è presieduto dal Presidente della soppressa forma di cooperazione di cui all' articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2008.
3. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di nomina del soggetto incaricato dell'attivazione dell'Agenzia e della liquidazione delle forme di cooperazione di cui all' articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2008, sulla base della specifica individuazione a tal fine effettuata con precedente deliberazione della Giunta regionale.
4. Il soggetto incaricato di cui al comma 3 è scelto preferibilmente nell'ambito dei dirigenti regionali con competenze inerenti le attività da svolgersi. La nomina ha effetto dalla data dell'1 gennaio 2012. Con il decreto di nomina sono stabiliti l'eventuale compenso, rapportato all'attività da svolgere. Per gli adempimenti di competenza il soggetto incaricato si avvale del personale adibito alle funzioni delle forme di cooperazione nonché del personale della Regione.
5. Il soggetto incaricato ha la legale rappresentanza dell'Ente fino alla nomina del Presidente, cura la gestione ordinaria e adotta gli atti strettamente necessari per assicurare la corretta erogazione dei servizi e provvede alla definizione del primo bilancio di funzionamento dell'Agenzia. A tal fine il soggetto incaricato proroga l'incarico di uno dei revisori dei conti delle forme di cooperazione di cui all' articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2008 fino alla nomina del collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 9.
6. La dotazione organica dell'Agenzia in sede di prima applicazione è fissata in misura pari al personale già assegnato alle forme di cooperazione di cui all' articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2008.
7. Il costo della struttura temporanea di attivazione dell'Agenzia trova copertura secondo le modalità già previste per le Autorità di ambito soppresse.
8. La Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge predispone uno schema di statuto dell'Agenzia al fine di facilitarne l'adozione.
9. Al fine di assicurare la continuità gestionale nella fase transitoria i soggetti delegati dalle forme di cooperazione alla sottoscrizione dei contratti garantiscono la gestione di bilancio in conto terzi anche a favore dell'Agenzia. Per la gestione delle funzioni di tesoreria, l'Agenzia può avvalersi della Tesoreria della Regione Emilia-Romagna previa convenzione.

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