Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 23

NORME DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'AMBIENTE

Capo V
Disposizioni specifiche per il settore idrico
Art. 18
Acquedotti pubblici industriali
1. Al fine di ridurre i prelievi da falda e di garantire un ottimale utilizzo della risorsa in relazione alla sua qualità e agli usi connessi, in particolare nelle aree caratterizzate da carenza di risorsa idrica, la Regione promuove la realizzazione di acquedotti pubblici industriali. In tale caso la realizzazione delle opere e la gestione delle stesse può essere svolta dal soggetto gestore del servizio idrico integrato qualora detta possibilità sia stata prevista nell'ambito del procedimento di affidamento del servizio.
2. La gestione dell'acquedotto pubblico industriale è separata da quella del servizio idrico integrato ed i relativi costi, determinati sulla base della disciplina vigente e regolati dalla Regione, sono posti a carico dei soli utenti serviti.

Espandi Indice