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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 194 del 27 dicembre 2011

Art. 5
La Comunità del Parco
1. Per ogni Parco è costituito un organo denominato Comunità del Parco, composto dai Sindaci dei Comuni il cui territorio è interessato dal perimetro del Parco, ivi inclusa l'area contigua, o da loro Amministratori locali delegati, nonché dai Sindaci, o loro Amministratori locali delegati, dei Comuni che partecipano attraverso il conferimento di risorse. Qualora in un Parco sia ricompreso il territorio di un unico Comune e non partecipino al Parco altri Comuni le funzioni della Comunità del Parco sono svolte dalla Giunta comunale.
2. Nel caso in cui il territorio di un Parco sia compreso in quello di una Comunità Montana o di una Unione di Comuni o del Nuovo circondario imolese, i medesimi possono svolgere le funzioni per conto dei Comuni in seno alla Comunità del Parco.
3. Alla Comunità del Parco compete:
a) nominare un rappresentante in seno al Comitato esecutivo, fermo restando quanto previsto al comma 1 dell'articolo 6;
b) determinare la destinazione degli introiti derivanti dalle attività ed iniziative riferite al Parco e approvare le relative modalità di utilizzo;
c) elaborare il documento preliminare relativo al Piano territoriale del Parco;
d) proporre il Regolamento del Parco;
e) proporre i componenti della Consulta del Parco;
f) esprimere un parere sui progetti di intervento particolareggiato del Parco presso il quale è istituita;
g) promuovere l'attuazione di progetti di sviluppo locale, da attuarsi anche attraverso lo strumento dell'accordo di programma fra l'Ente di gestione, la Regione, la Provincia e altri soggetti collettivi attivi sul territorio, al fine di concertare la destinazione degli investimenti locali stanziati dai diversi fondi settoriali;
h) promuovere accordi fra l'Ente di gestione, le Comunità montane e le Unioni di Comuni per lo svolgimento di attività finalizzate alla valorizzazione dei territori anche in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna).
4. La Comunità del Parco è validamente insediata con la presenza della maggioranza delle quote di partecipazione al voto. Le deliberazioni della Comunità del Parco sono validamente assunte con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti. La quota di partecipazione al voto dei Comuni è determinata dallo statuto.

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