LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24
RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 21 dicembre 2012, n. 19 L.R. 30 luglio 2015, n. 13 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 L.R. 20 maggio 2021, n. 4Art. 1
Oggetto e finalità
1.
Con la presente legge la Regione esercita le funzioni di organizzazione territoriale del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e ne disciplina le modalità di gestione in attuazione dell'
articolo 1, comma 44, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie) convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10 e delle disposizioni di cui alla
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).
2.
La presente legge persegue le finalità di seguito indicate:
a)
conseguire una efficace azione di tutela e conservazione della biodiversità regionale;
b)
attuare una gestione coordinata delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000;
c)
contribuire alla costruzione della rete ecologica regionale;
d)
arrestare la perdita della biodiversità sul territorio regionale entro il 2020 coerentemente con quanto stabilito a livello comunitario ed internazionale;
e)
garantire la fruizione consapevole e informata delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 da parte dei cittadini;
f)
migliorare l'efficacia gestionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 individuando un ambito adeguato di esercizio della funzione e razionalizzarne la spesa;
g)
integrare l'azione di tutela della biodiversità perseguita dalla presente legge con le funzioni regionali in materia di tutela e di monitoraggio dell'ambiente marino e costiero;
h)
salvaguardare le aspettative delle generazioni future.
Note del Redattore:
(ai sensi dell'art. 77, comma 1 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui al comma 3 lett. b) continuano applicarsi fino alla decorrenza dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 18, comma 2 della stessa legge).