LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24
RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 21 dicembre 2012, n. 19 L.R. 30 luglio 2015, n. 13 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 L.R. 20 maggio 2021, n. 4Art. 11
Durata e compensi degli organi
1.
Gli organi e gli organismi degli Enti di gestione di cui all'articolo 4 rimangono in carica cinque anni.
2.
Qualora il Sindaco o il Presidente di Provincia cessi dalla carica nel periodo di vigenza dell'organo di governo di cui è componente, allo stesso subentra il nuovo eletto. La cessazione dalla carica del soggetto delegato comporta la decadenza della delega.
3.
Ai componenti degli organi e degli organismi dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, ad eccezione del Presidente ai sensi del comma 2 dell'articolo 7, non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte, fermo restando il rimborso delle spese di trasferta.
Note del Redattore:
(ai sensi dell'art. 77, comma 1 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui al comma 3 lett. b) continuano applicarsi fino alla decorrenza dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 18, comma 2 della stessa legge).