LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24
RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 21 dicembre 2012, n. 19 L.R. 30 luglio 2015, n. 13 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 L.R. 20 maggio 2021, n. 4Art. 12
Costituzione degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità
1.
A decorrere dal 1° gennaio 2012 gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali, i quali dalla medesima data sono posti in liquidazione. Le funzioni già esercitate dai Consorzi di gestione dei Parchi regionali sono dal 1° gennaio 2012 trasferite agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità. Le funzioni esercitate dagli Enti locali in relazione alle altre Aree protette e ai Siti delle Rete natura 2000 sono conferite agli Enti di gestione secondo quanto previsto all'articolo 40, comma 6.
2.
Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di nomina del funzionario incaricato dell'attivazione degli Enti di gestione e della liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali, sulla base della specifica individuazione a tal fine effettuata con precedente deliberazione della Giunta regionale.
3.
Il funzionario incaricato di cui al comma 2 è scelto tra soggetti con competenze inerenti le attività da svolgersi. La nomina ha effetto dalla data del 1° gennaio 2012. Con il decreto di nomina è stabilito l'eventuale compenso, rapportato all'attività da svolgere, a carico della Regione. Per gli adempimenti di competenza il funzionario incaricato si avvale del personale degli Enti di gestione, nonché del personale della Regione.
4.
Gli Enti di gestione esercitano le loro funzioni attraverso il funzionario incaricato ai sensi del comma 2 sino alla data di nomina del Direttore. Fino alla nomina del Presidente, il funzionario incaricato ha la legale rappresentanza dell'Ente per l'espletamento delle proprie attività.
5.
I funzionari incaricati provvedono all'individuazione della sede legale provvisoria dell'Ente, alla stipulazione dei contratti urgenti per l'attivazione dell'Ente di gestione e adottano gli atti necessari alla gestione. Provvedono inoltre alla prima ricognizione dei rapporti attivi e passivi connessi con le funzioni svolte direttamente dagli Enti locali in relazione alle altre Aree protette e ai Siti delle Rete natura 2000 per il subentro ai sensi dell'articolo 40, comma 6, nonché alla prima individuazione, di concerto con gli Enti locali, del personale dipendente da tali Enti prioritariamente impegnato sulle funzioni da trasferire.
6.
La dotazione organica dell'Ente di gestione è fissata, in sede di prima applicazione, in misura pari ai posti di dotazione organica coperti con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e determinato, nei Consorzi di gestione dei Parchi regionali che confluiscono nell'Ente. Entro sei mesi dal trasferimento il Comitato esecutivo ridetermina, su proposta del Direttore, la dotazione organica, nel limite massimo di costo della dotazione di prima applicazione, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità e avendo a riferimento l'ottimale distribuzione di competenze per lo svolgimento delle funzioni affidate. A seguito dell'approvazione della dotazione organica definitiva, ai fini dell'opportunità del migliore utilizzo del personale, nei sei mesi successivi possono essere avviate procedure di mobilità del personale dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità verso gli Enti già partecipanti ai disciolti Consorzi e viceversa, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali e anche attraverso il coinvolgimento ed il supporto delle competenti strutture della Regione.
7.
Il funzionario incaricato provvede alla redazione del primo bilancio di funzionamento dell'Ente di gestione per consentire allo stesso di fare fronte alle spese obbligatorie nonché a stipulare il contratto di tesoreria nelle more dell'espletamento delle procedure di acquisizione del relativo servizio da parte del Direttore. A tal fine il funzionario incaricato proroga l'incarico ad uno dei Revisori dei conti dei Parchi ricompresi in ciascuna Macroarea, fino alla nomina del nuovo Revisore.
8.
La Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, convoca le Comunità del Parco per l'individuazione del rappresentante ai fini della costituzione del Comitato esecutivo e provvede altresì alla prima convocazione dello stesso. Per la votazione relativa all'individuazione del rappresentante e fino all'emanazione dello Statuto le quote di partecipazione degli Enti sono fissate in proporzione a quelle attribuite nell'ambito del soppresso Consorzio di gestione del Parco e alle votazioni partecipano anche le Comunità montane e le Province territorialmente interessate dal Parco.
9.
La Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge predispone uno schema di statuto degli Enti di gestione le cui clausole costituiscono condizioni minime non derogabili.
Note del Redattore:
(ai sensi dell'art. 77, comma 1 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui al comma 3 lett. b) continuano applicarsi fino alla decorrenza dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 18, comma 2 della stessa legge).