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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO

Art. 13
Liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali
1. La gestione della liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali è svolta dal funzionario incaricato di cui all'articolo 12 che, sentiti i Comuni e le Province il cui territorio è interessato dal Parco, provvede:
a) alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi in essere dei disciolti Consorzi di gestione dei Parchi regionali;
b) alla ricognizione della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili da trasferire agli Enti di gestione, nonché di quelli il cui utilizzo risulta funzionalmente connesso alle attività di gestione della Macroarea;
c) alla ricognizione del personale dipendente dai disciolti Consorzi, trasferito agli Enti di gestione;
d) alla redazione di un elenco degli eventuali procedimenti in corso avanti l'Autorità giudiziaria.
2. La gestione della liquidazione deve essere conclusa alla data del 30 giugno 2012. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale.
3. Entro trenta giorni della data di approvazione delle risultanze delle operazioni di liquidazione sono trasferiti agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità i saldi di bilancio dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali.

Note del Redattore:

(ai sensi dell'art. 77, comma 1 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui al comma 3 lett. b) continuano applicarsi fino alla decorrenza dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 18, comma 2 della stessa legge).

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