LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24
RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 21 dicembre 2012, n. 19 L.R. 30 luglio 2015, n. 13 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 L.R. 20 maggio 2021, n. 4Art. 14
Direttore
1.
Ogni Ente di gestione ha un Direttore, incaricato con deliberazione del Comitato esecutivo ovvero assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'
articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000, secondo quanto previsto nello statuto dell'Ente. Nel caso sia incaricato come Direttore, con contratto di lavoro a termine, un dipendente di una pubblica amministrazione, compresa quella che conferisce l'incarico, si applica la disposizione di cui al comma 5 del precitato articolo 110.
2.
Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente ed esercita poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. Il Direttore sovrintende alla gestione amministrativa dell'Ente e, in particolare, conferisce gli incarichi dirigenziali e non dirigenziali.
"Art. 14
Funzioni degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità
1.
Gli Enti di gestione partecipano alla formazione del Programma regionale attraverso la trasmissione alla Giunta regionale, entro i termini fissati dalle linee guida metodologiche di cui all'articolo 13, comma 1, e comunque almeno sei mesi prima del termine di validità del precedente Programma regionale, di un rapporto contenente:
a)
la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale compreso nelle Aree protette e nei Siti della Rete natura 2000 e sugli effetti prodotti dagli interventi attuati;
b)
gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la conservazione e la valorizzazione delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 di loro competenza, riferiti al termine temporale di validità del Programma regionale;
c)
le proposte per l'istituzione di nuove Aree protette o eventuali ampliamenti o modifiche territoriali, a condizione che non comportino una diminuzione della superficie complessiva delle Aree protette esistenti, per l'individuazione di nuovi Siti della Rete natura 2000 e per la localizzazione di massima delle Aree di collegamento ecologico di livello regionale;
d)
il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di gestione e spese di investimento, per le Riserve naturali, le Aree di riequilibrio ecologico, i Paesaggi naturali e seminaturali protetti ed i Siti della Rete natura 2000 di loro competenza gestionale, riferito al termine temporale di validità del Programma regionale.".
Note del Redattore:
(ai sensi dell'art. 77, comma 1 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui al comma 3 lett. b) continuano applicarsi fino alla decorrenza dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 18, comma 2 della stessa legge).