LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24
RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 21 dicembre 2012, n. 19 L.R. 30 luglio 2015, n. 13 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 L.R. 20 maggio 2021, n. 4Art. 19
Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea
1.
L'Ente di gestione partecipa alla formazione del Programma per il Sistema regionale delle Aree Protette e dei Siti della Rete natura 2000 di cui all'
articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005 attraverso l'approvazione del Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea, che prevede in particolare:
a)
la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale compreso nelle Aree protette e nei Siti della Rete natura 2000 e sugli effetti prodotti dagli interventi attuati;
b)
gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la conservazione e la valorizzazione delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 di competenza;
c)
le proposte per l'istituzione di nuove Aree protette o eventuali ampliamenti o modifiche territoriali, a condizione che non comportino una diminuzione della superficie complessiva delle Aree protette esistenti, per l'individuazione di nuovi Siti della Rete natura 2000 e per la localizzazione di massima delle Aree di collegamento ecologico;
d)
il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di gestione e spese di investimento, per le Aree Protette ed i siti della Rete natura 2000 di competenza;
e)
l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e delle Aree di riequilibrio ecologico;
f)
l'individuazione delle Aree di collegamento ecologico e delle relative modalità di salvaguardia;
g)
la previsione di specifiche intese, accordi e forme di collaborazione tra Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità per la gestione coordinata delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000, nonché per il coordinamento delle iniziative con gli Enti gestori dei parchi nazionali ed interregionali;
h)
il riparto tra le Aree protette e i Siti della Rete natura 2000 degli introiti derivanti da finanziamenti regionali e dalle altre forme di finanziamento;
i)
la definizione dell'ammontare dei contributi dovuti dagli Enti locali costituenti l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità.
Note del Redattore:
(ai sensi dell'art. 77, comma 1 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui al comma 3 lett. b) continuano applicarsi fino alla decorrenza dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 18, comma 2 della stessa legge).