LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24
RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 21 dicembre 2012, n. 19 L.R. 30 luglio 2015, n. 13 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 L.R. 20 maggio 2021, n. 4Art. 25
Norme di salvaguardia
1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco, fermi restando eventuali vincoli maggiormente restrittivi, si applicano, con riferimento alla zonizzazione, le norme di salvaguardia di cui al presente articolo.
2.
Nella Zona A di protezione integrale l'ambiente naturale è protetto nella sua integrità. È consentito esclusivamente l'accesso per scopi scientifici e didattici previa autorizzazione dell'Ente di gestione.
3.
Nella Zona B di protezione generale sono consentite le seguenti attività:
a)
agricole, forestali, zootecniche, agrituristiche ed escursionistiche nonché le infrastrutture necessarie al loro svolgimento;
b)
le opere di trasformazione del territorio, purché specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio;
c)
gli interventi finalizzati alla difesa idrogeologica e al disinquinamento del territorio nel rispetto delle specie degli habitat di interesse conservazionistico o per provati pericoli di salute o incolumità pubblica;
d)
gli interventi sul patrimonio edilizio esistente esclusivamente di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico nonché di restauro e risanamento conservativo secondo le definizioni di cui alle lettere a), b), c), d) dell'Allegato alla
legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia), ivi compresi gli interventi per l'adeguamento alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, senza modifiche di destinazione d'uso, tranne nei casi in cui siano strettamente finalizzate al sostegno delle attività agricole esistenti o alla gestione del Parco, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dettate dagli strumenti urbanistici di ciascun Comune.
4.
Nella Zona C di protezione ambientale sono permesse le attività compatibili con le finalità istitutive del Parco ed in particolare sono consentite:
a)
le attività agricole, forestali, zootecniche, ed altre attività, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia ambientale previste dal Piano territoriale;
b)
le nuove costruzioni funzionali all'esercizio delle attività agrituristiche e agro-forestali compatibili con la valorizzazione dei fini istitutivi del Parco, ferma restando la necessità di dare priorità al recupero del patrimonio edilizio esistente;
c)
gli interventi finalizzati alla difesa idrogeologica e al disinquinamento del territorio, nel rispetto delle specie degli habitat di interesse conservazionistico o per provati pericoli di salute o incolumità pubblica;
d)
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico nonché di restauro e risanamento conservativo secondo le definizioni di cui alle lettere a), b), c), d) dell'Allegato alla
legge regionale n. 31 del 2002, ivi compresi gli interventi per l'adeguamento alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, senza modifiche di destinazione d'uso tranne nei casi in cui siano strettamente finalizzate al sostegno delle attività agricole esistenti o alla gestione del Parco, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dettate dagli strumenti urbanistici di ciascun Comune.
5.
Nelle zone B e C sono vietate:
a)
l'attività venatoria;
b)
le attività estrattive;
c)
la raccolta e l'asportazione di fossili, minerali e concrezioni;
d)
l'introduzione di specie vegetali e animali allo stato libero non caratteristiche dei luoghi;
e)
l'impianto di nuove discariche di rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi;
f)
il campeggio libero;
g)
nella sola zona B, la costruzione di nuove opere edilizie e l'ampliamento di costruzioni esistenti.
6.
Nelle more dell'approvazione del Piano territoriale del Parco, che definirà limiti e condizioni alle trasformazioni urbane, nelle zone D e in area contigua valgono le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.
7.
Nel periodo compreso tra l'istituzione del Parco e l'entrata in vigore del regolamento di settore di cui all'
articolo 38 della legge regionale n. 6 del 2005 l'attività venatoria in area contigua è consentita esclusivamente sui terreni non ricompresi in istituti di protezione provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed è disciplinata dai Piani faunistico venatori provinciali e dai relativi calendari venatori.
8.
L'esercizio dell'attività venatoria in area contigua è organizzato in collaborazione con gli ambiti territoriali di caccia territorialmente interessati.
9.
In tutte le zone del Parco e nell'area contigua è vietato l'insediamento di qualsiasi attività di smaltimento e recupero rifiuti.
10.
In tutte le zone del parco vincoli e divieti operano solo per le nuove attività che si dovessero insediare in tali aree lasciando escluse le attività legittimamente esistenti.
Note del Redattore:
(ai sensi dell'art. 77, comma 1 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui al comma 3 lett. b) continuano applicarsi fino alla decorrenza dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 18, comma 2 della stessa legge).