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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO

Art. 3

(prima abrogata lett. e), comma 2 da art. 19 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24, poi abrogate lett. c) e g) comma 2 da art. 28 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità
1. Per ogni Macroarea è istituito un ente pubblico (Ente di gestione), delimitato e numerato come da cartografia riportata alla Tavola A) dell'allegato 1) alla presente legge, denominato come segue:
a) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale;
b) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Centrale;
c) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale;
d) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po;
e) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna.
2. All'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità compete, fermo restando quanto previsto all'articolo 40, comma 6, in attuazione delle finalità contenute nelle leggi e negli atti istitutivi delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e dei criteri ed indirizzi dettati dal Programma regionale di cui all' articolo 12 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete natura 2000), in particolare:
a) la gestione dei Parchi, ivi compresi i Siti della Rete natura 2000 situati all'interno del loro perimetro;
b) la gestione delle Riserve naturali regionali;
c) abrogato.
d) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e la relativa gestione, previa proposta della Provincia territorialmente interessata;
e) abrogato.
f) l'adozione del Programma di tutela e valorizzazione della Macroarea;
g) abrogato.
h) il coordinamento e la gestione delle attività di educazione alla sostenibilità in materia di biodiversità e conservazione della natura, in coerenza con la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 27 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità);
i) l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di fauna minore ai sensi della legge regionale 31 luglio 2006, n. 15 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna);
j) l'accordo con gli Enti gestori delle Riserve naturali statali incluse nel territorio della Macroarea per le misure di pianificazione e gestione;
k) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con gli Enti parco nazionale e interregionali contermini;
l) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con le autorità competenti, per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente marino, fino a 10 km dalla costa, limitrofo alle aree protette.
3. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità subentra inoltre ai Consorzi di gestione dei Parchi nelle seguenti funzioni, qualora esercitate sulla base della normativa vigente:
a) la gestione del demanio forestale regionale ricompreso nel territorio dei Parchi regionali e delle aree contigue;
b) le funzioni amministrative di cui alla legge regionale 2 aprile 1996 n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge n. 352 del 23 agosto 1993) in materia di raccolta di funghi epigei spontanei per il territorio ricompreso nel perimetro dei Parchi.
4. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità può inoltre assumere tramite accordi con gli enti locali la gestione di ulteriori compiti connessi alle proprie competenze.
5. La struttura tecnica dell'Ente di gestione può svolgere altresì attività di supporto tecnico agli Enti locali per la gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, delle Aree di riequilibrio ecologico qualora non eserciti direttamente la gestione delle citate Aree protette.
6. I beni immobili dei Consorzi di gestione dei Parchi e quelli strumentali all'esercizio della funzione trasferiti in attuazione della presente legge all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità in caso di soppressione di quest'ultimo tornano in proprietà degli Enti locali che li avevano conferiti.
7. Per la gestione dei beni di proprietà di Amministrazioni pubbliche, ovvero di proprietà o in disponibilità privata, l'Ente di gestione stipula apposite convenzioni con i soggetti interessati, che prevedano le forme e le modalità di utilizzazione del bene.
8. All'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 23 della Legge n. 394 del 1991, partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni il cui territorio è anche solo parzialmente incluso nel perimetro di un Parco, nonché quelli il cui territorio anche parzialmente sia ricompreso nell'area contigua, e le Province il cui territorio è interessato da Parchi, Riserve o da Siti della Rete natura 2000 inclusi nella Macroarea. Lo statuto determina le quote di contribuzione cui è tenuto ciascun Ente locale.
9. L'Ente di gestione ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. Ha sede legale preferibilmente nel territorio di uno dei Parchi regionali inclusi nella Macroarea, come stabilito nello statuto, ferma restando la possibilità di un'articolazione organizzativa su più sedi.
10. L'Ente di gestione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio delle entrate e delle spese e ha una contabilità di carattere finanziario.
11. I costi di funzionamento dell'Ente di gestione sono coperti da contributi regionali e degli enti locali il cui territorio è anche parzialmente ricompreso all'interno dei Parchi o di altri enti conferenti comunque risorse e, a seguito dell'attuazione del procedimento di cui all'articolo 40, comma 6, anche dai contributi degli enti locali territorialmente interessati dalle altre Aree protette e dai Siti della Rete natura 2000, che entrino a far parte del comitato esecutivo, dagli introiti derivanti dalle funzioni amministrative di cui alla legge regionale n. 6 del 1996, nonché da eventuali ulteriori funzioni amministrative in materia faunistico-venatoria.
12. Gli introiti derivanti all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità da attività ed iniziative riferite specificamente ad un determinato Parco regionale sono reinvestiti per la promozione, lo sviluppo e la salvaguardia del medesimo.

Note del Redattore:

(ai sensi dell'art. 77, comma 1 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui al comma 3 lett. b) continuano applicarsi fino alla decorrenza dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 18, comma 2 della stessa legge).

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