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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO

TITOLO II
Istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano
Art. 21
Istituzione
1. È istituito il Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano, che deriva dall'unione del Parco regionale fluviale dello Stirone, istituito con legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali), con la Riserva Naturale Geologica del Piacenziano, istituita con deliberazione del Consiglio regionale n. 2328 del 15 febbraio 1995. Il perimetro del Parco è individuato dalla Tavola B dell'allegato 2) alla presente legge e ricade nell'ambito territoriale dei seguenti Comuni:
a) Fidenza e Salsomaggiore Terme, in Provincia di Parma;
b) Alseno, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Vernasca, in Provincia di Piacenza.
Art. 22
Finalità
1. Costituiscono finalità del Parco:
a) la tutela degli habitat, della flora e della fauna, il ripristino degli ecosistemi alterati da interventi antropici, la conservazione dei paesaggi naturali e seminaturali, al fine di garantire la salvaguardia della biodiversità e dei suoi valori ecologici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi, estetici, economico e sociali;
b) la valorizzazione delle emergenze geo-paleontologiche del Parco, che sono alla base della peculiarità dell'area protetta a livello regionale e che costituiscono fonte di interesse scientifico a livello internazionale;
c) la promozione, la conoscenza e la fruizione responsabile dei beni naturali, ambientali e paesaggistici, nell'ottica di sviluppare presso le comunità locali un comune senso di appartenenza e una consapevolezza in grado di determinare scelte condivise di gestione sostenibile delle emergenze territoriali;
d) il recupero delle identità storico-culturali locali e delle buone pratiche di gestione territoriale secondo la tradizione, che hanno fino ad oggi consentito di ottenere prodotti tipici di qualità, in un quadro sinergico di potenziamento delle politiche di conservazione ambientale e di fattiva collaborazione tesa ad incrementare lo sviluppo delle attività socio-economiche compatibili.
Art. 23
Gestione e obiettivi
1. La gestione del Parco regionale è affidata all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia occidentale.
2. Costituiscono obiettivi gestionali del Parco:
a) la ricerca, il monitoraggio e la gestione del patrimonio floristico, vegetazionale e faunistico;
b) la gestione attiva e la valorizzazione delle emergenze geo-paleontologiche e del geosito del Piacenziano, mediante interventi localizzati e mirati al mantenimento degli affioramenti, la collaborazione con le Università per un incremento delle ricerche sul campo, la collaborazione con il mondo del volontariato per la costituzione di collezioni geo-paleontologiche con valenza scientifica;
c) l'adesione alla rete European Geoparks;
d) la realizzazione e la manutenzione di percorsi pedonali e ciclabili attrezzati per una fruizione responsabile e sostenibile, nell'ottica di un incremento ragionato di presenze turistiche sul territorio;
e) il monitoraggio e la prevenzione dei danni prodotti dalla fauna selvatica;
f) il controllo delle specie faunistiche e floristiche alloctone o responsabili di squilibri ambientali, al fine di contribuire alla riqualificazione degli habitat e al ripristino di ambienti idonei a garantire la presenza delle specie autoctone;
g) lo svolgimento di attività di divulgazione, informazione, educazione ambientale e alla sostenibilità, e la gestione di strutture ad esse connesse (centri visita, punti informativi, Centro Recupero Animali Selvatici, musei);
h) il coinvolgimento delle aziende agricole e dei principali portatori di interesse nelle scelte di programmazione, regolamentazione e gestione dell'area protetta;
i) la concertazione con gli Enti locali interessati nelle attività di programmazione, gestione e regolamentazione dell'area protetta;
j) la predisposizione e l'attuazione di strategie integrate e multisettoriali di informazione e marketing territoriale che coinvolgano il Parco, i produttori agricoli e le amministrazioni territorialmente competenti;
k) la promozione e la collaborazione attiva nella definizione di tecniche agricole conservative e a basso impatto ambientale;
l) la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e sotterranee.
Art. 24
Zonizzazione
1. Il territorio del Parco è articolato nelle seguenti zone:
a) Zona A, di Protezione Integrale: alvei fluviali in buone condizioni di naturalità, settori di pertinenza fluviale localizzati su aree di proprietà pubblica, aree con affioramenti paleontologici di particolare rilievo;
b) Zona B, di Protezione Generale: aree in prevalenza naturali e seminaturali costituite da ecosistemi in buono o discreto stato di conservazione, interessate da moderate attività antropiche non intensive;
c) Zona C, di Protezione Ambientale: aree in prevalenza interessate da attività agricole e zootecniche, oltre che da altre attività compatibili con le finalità di tutela ambientale;
d) Zona D, Territorio Urbano e Urbanizzabile: aree urbane, presenti nel Parco in modo marginale con modesti nuclei abitati;
e) Area contigua, che interessa porzioni di territorio a prevalente uso agricolo, oltre al nucleo storico di Vigoleno.
Art. 25
Norme di salvaguardia
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco, fermi restando eventuali vincoli maggiormente restrittivi, si applicano, con riferimento alla zonizzazione, le norme di salvaguardia di cui al presente articolo.
2. Nella Zona A di protezione integrale l'ambiente naturale è protetto nella sua integrità. È consentito esclusivamente l'accesso per scopi scientifici e didattici previa autorizzazione dell'Ente di gestione.
3. Nella Zona B di protezione generale sono consentite le seguenti attività:
a) agricole, forestali, zootecniche, agrituristiche ed escursionistiche nonché le infrastrutture necessarie al loro svolgimento;
b) le opere di trasformazione del territorio, purché specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio;
c) gli interventi finalizzati alla difesa idrogeologica e al disinquinamento del territorio nel rispetto delle specie degli habitat di interesse conservazionistico o per provati pericoli di salute o incolumità pubblica;
d) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente esclusivamente di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico nonché di restauro e risanamento conservativo secondo le definizioni di cui alle lettere a), b), c), d) dell'Allegato alla legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia), ivi compresi gli interventi per l'adeguamento alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, senza modifiche di destinazione d'uso, tranne nei casi in cui siano strettamente finalizzate al sostegno delle attività agricole esistenti o alla gestione del Parco, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dettate dagli strumenti urbanistici di ciascun Comune.
4. Nella Zona C di protezione ambientale sono permesse le attività compatibili con le finalità istitutive del Parco ed in particolare sono consentite:
a) le attività agricole, forestali, zootecniche, ed altre attività, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia ambientale previste dal Piano territoriale;
b) le nuove costruzioni funzionali all'esercizio delle attività agrituristiche e agro-forestali compatibili con la valorizzazione dei fini istitutivi del Parco, ferma restando la necessità di dare priorità al recupero del patrimonio edilizio esistente;
c) gli interventi finalizzati alla difesa idrogeologica e al disinquinamento del territorio, nel rispetto delle specie degli habitat di interesse conservazionistico o per provati pericoli di salute o incolumità pubblica;
d) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico nonché di restauro e risanamento conservativo secondo le definizioni di cui alle lettere a), b), c), d) dell'Allegato alla legge regionale n. 31 del 2002, ivi compresi gli interventi per l'adeguamento alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, senza modifiche di destinazione d'uso tranne nei casi in cui siano strettamente finalizzate al sostegno delle attività agricole esistenti o alla gestione del Parco, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dettate dagli strumenti urbanistici di ciascun Comune.
5. Nelle zone B e C sono vietate:
a) l'attività venatoria;
b) le attività estrattive;
c) la raccolta e l'asportazione di fossili, minerali e concrezioni;
d) l'introduzione di specie vegetali e animali allo stato libero non caratteristiche dei luoghi;
e) l'impianto di nuove discariche di rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi;
f) il campeggio libero;
g) nella sola zona B, la costruzione di nuove opere edilizie e l'ampliamento di costruzioni esistenti.
6. Nelle more dell'approvazione del Piano territoriale del Parco, che definirà limiti e condizioni alle trasformazioni urbane, nelle zone D e in area contigua valgono le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.
7. Nel periodo compreso tra l'istituzione del Parco e l'entrata in vigore del regolamento di settore di cui all' articolo 38 della legge regionale n. 6 del 2005 l'attività venatoria in area contigua è consentita esclusivamente sui terreni non ricompresi in istituti di protezione provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed è disciplinata dai Piani faunistico venatori provinciali e dai relativi calendari venatori.
8. L'esercizio dell'attività venatoria in area contigua è organizzato in collaborazione con gli ambiti territoriali di caccia territorialmente interessati.
9. In tutte le zone del Parco e nell'area contigua è vietato l'insediamento di qualsiasi attività di smaltimento e recupero rifiuti.
10. In tutte le zone del parco vincoli e divieti operano solo per le nuove attività che si dovessero insediare in tali aree lasciando escluse le attività legittimamente esistenti.
Art. 26
Misure di incentivazione, sostegno e promozione
1. Per il perseguimento delle finalità istitutive ed il raggiungimento degli obiettivi gestionali, l'ente di gestione del Parco attua misure volte a favorire:
a) la valorizzazione e la promozione delle produzioni locali, con particolare attenzione a quelle tipiche e di qualità che costituiscono il legame tra le caratteristiche naturali del territorio e le attività agro-zootecniche presenti nel Parco, anche attraverso la messa a punto di disciplinari di produzione, l'istituzione di un "marchio di riconoscibilità" dei prodotti e la loro commercializzazione con eventuale creazione di punti vendita all'interno di spazi messi a disposizione dal Parco o da altri soggetti pubblici;
b) lo sviluppo di filiere agroalimentari locali, il loro collegamento con la rete di ristorazione e/o con laboratori artigianali di trasformazione;
c) l'informazione e l'assistenza necessarie a facilitare la partecipazione delle aziende alle misure previste dal Piano Regionale di Sviluppo Rurale e da altre fonti di finanziamento in campo agricolo;
d) l'adozione e la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione con particolare riferimento alla rete web (siti web delle aziende);
e) il coinvolgimento delle aziende agricole nelle attività di conservazione diretta degli habitat naturali e seminaturali, mediante l'incentivazione di pratiche colturali eco-compatibili e tecniche agro-forestali che favoriscano la tutela della biodiversità e il ripristino di elementi di valore paesaggistico o conservazionistico (filari alberati, siepi, fossati, canalette di scolo e di irrigazione, depressioni, stagni, prati, ecc.), oltre che la collaborazione per la gestione dei bordi degli appezzamenti coltivati e dei fossi di scolo, secondo modalità compatibili con la riproduzione della fauna selvatica, e per attività di manutenzione dei sentieri e delle strutture di fruizione dell'area protetta;
f) l'introduzione e la diffusione in ambito civile, produttivo ed agricolo di bacini di fitodepurazione, fasce tampone ed eco-filtri naturali, quali sistemi di protezione attiva dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
g) l'introduzione e la diffusione di tecniche agricole conservative ed a basso impatto ambientale, e la promozione di azioni volte alla tutela della fauna selvatica, con particolare riferimento alla protezione dei siti riproduttivi e alla creazione di aree per la sosta e l'alimentazione in ambito agricolo;
h) gli interventi di salvaguardia e miglioramento delle aree forestali per accrescerne i caratteri di naturalità e di biodiversità;
i) il sostegno e l'incentivazione allo svolgimento di attività di educazione ambientale e di visita presso le aziende agrituristiche e fattorie didattiche;
j) il sostegno allo svolgimento di attività di ricerca scientifica, volta a incrementare le conoscenze sul territorio dell'area protetta, in funzione di una più puntuale ed oculata definizione delle politiche gestionali;
k) la definizione dell'offerta di formazione professionale in collaborazione con le strutture specializzate presenti sul territorio, per raggiungere il più ampio numero di cittadini (studenti, agricoltori, tecnici degli enti pubblici, professionisti ecc.) su tematiche inerenti la gestione dell'ambiente e delle sue risorse biotiche e abiotiche;
l) il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio immobiliare storico-culturale del mondo rurale con finalità collettive, turistico-culturali e di servizio.

Note del Redattore:

(ai sensi dell'art. 77, comma 1 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui al comma 3 lett. b) continuano applicarsi fino alla decorrenza dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 18, comma 2 della stessa legge).

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