LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n. 5
DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 99 del 30 giugno 2011
CAPO I
Principi generali
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Con la presente legge la Regione disciplina il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, nel rispetto della Costituzione e in particolare dell'articolo 117 e del principio di leale collaborazione, nonché dell'ordinamento nazionale in materia d'istruzione, di formazione professionale e d'istruzione e formazione professionale. Le norme della presente legge sono altresì dettate nell'ambito dei principi dell'ordinamento regionale sulla formazione.
2. La presente legge disciplina le funzioni e i compiti della Regione e delle autonomie locali, nonché dei soggetti facenti parte del sistema di cui al comma 1, relativi all'istruzione e formazione professionale, nel rispetto dello Statuto regionale e dell'ordinamento vigente in materia.