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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n. 5

DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 99 del 30 giugno 2011

CAPO V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 13
Norma transitoria
1. Sono fatti salvi gli atti adottati in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale n. 12 del 2003 circa la programmazione dell'offerta formativa a partire dall'anno scolastico 2011-2012.
Art. 14
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).

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