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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n. 6

DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI PER IL SOSTEGNO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 100 del 30 giugno 2011

Art. 3
Partecipazione ai fondi
1. La Regione è autorizzata a sottoscrivere quote di fondi immobiliari chiusi attraverso:
a) conferimento in danaro;
b) apporti di beni immobili.
2. I fondi immobiliari chiusi ai quali partecipa la Regione devono:
a) essere istituiti da una Società di Gestione del Risparmio (SGR) autorizzata dalla Banca d'Italia e, se previsto dalla normativa vigente, autorizzati dalla stessa Banca d'Italia, nonché avere incaricato l'Advisor tecnico;
b) assicurare l'impiego di somme almeno pari alle risorse da essa conferite esclusivamente per la realizzazione di interventi nel territorio regionale;
c) prevedere forme di partecipazione della Regione stessa alla definizione delle strategie di investimento;
d) contemplare nelle proprie "Politiche di gestione" la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale ai sensi della normativa nazionale e regionale.
3. La selezione dei fondi immobiliari chiusi ai quali la Regione partecipa avviene mediante procedura ad evidenza pubblica considerando, in particolare, i seguenti elementi di valutazione:
a) la quota del valore complessivo del fondo riservata ad investimenti in attività immobiliare;
b) la quota dell'investimento immobiliare destinata all'edilizia residenziale sociale e ad altre tipologie di alloggi accessibili agli utenti a condizioni più favorevoli di quelle di mercato;
c) il rendimento atteso sul valore complessivo del fondo;
d) il rendimento atteso e il profilo di rischio delle diverse classi di quote del fondo, qualora il suo capitale sia suddiviso in tali classi;
e) i canoni di locazione applicati agli alloggi di edilizia residenziale sociale e alle altre tipologie di alloggi accessibili dagli utenti a condizioni più favorevoli di quelle di mercato;
f) i canoni di locazione applicati ai restanti alloggi di edilizia residenziale;
g) la durata del fondo;
h) le regole di liquidazione del fondo;
i) le regole di governo e di gestione del fondo.
4. I fondi immobiliari chiusi cui la Regione partecipa devono impegnarsi a indirizzare la propria attività nel territorio regionale tenendo conto delle esigenze connesse:
a) al contenimento del consumo di territorio, privilegiando interventi di recupero e di riqualificazione urbana, oltre all'utilizzo del patrimonio immobiliare invenduto;
b) all'applicazione, migliorativa rispetto a quanto prescritto dalla normativa vigente, di tecnologie e di tecniche costruttive a basso consumo di energia e a basso impatto ambientale, nonché al ricorso a fonti energetiche rinnovabili;
c) all'ampia diffusione sul territorio regionale degli interventi.
5. I fondi immobiliari chiusi cui la Regione partecipa devono altresì trasmettere alla Giunta regionale una relazione annuale sulle attività svolte relativamente all'edilizia residenziale sociale nella regione. La relazione viene poi trasmessa dalla Giunta alla Commissione assembleare competente.

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