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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n. 6

DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI PER IL SOSTEGNO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 100 del 30 giugno 2011

Art. 4
Assistenza tecnica agli enti locali
1. La Regione fornisce, a richiesta degli enti locali, assistenza tecnica in ordine agli aspetti normativi, legali, urbanistici, ambientali, contrattuali ed economico-finanziari attinenti ai programmi di investimento oggetto delle attività dei fondi immobiliari chiusi partecipati dalla Regione stessa.
2. A tal fine la Regione può:
a) avvalersi delle proprie strutture tecnico-amministrative;
b) avvalersi di competenze professionali esterne, anche con la sottoscrizione di apposite convenzioni con Università ed enti ed istituti di ricerca, altri centri di studio e assistenza agli Enti locali in materie di finanza locale costituiti da comuni e province;
c) erogare contributi per l'acquisizione di assistenza tecnica da parte degli enti locali.

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