LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n. 6
DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI PER IL SOSTEGNO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 100 del 30 giugno 2011
Art. 5
Programmazione e attuazione
1. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, approva un atto di programmazione per l'attuazione della presente legge.
2. La Giunta regionale con proprio atto definisce le modalità di attuazione del programma di cui al comma 1, approva i relativi bandi di selezione dei fondi immobiliari chiusi ai quali partecipare e definisce i criteri per l'applicazione dell'articolo 4.