LEGGE REGIONALE 15 luglio 2011, n. 8
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA PROMOZIONE DI CONDIZIONI DI PIENA PARITÀ TRA DONNE E UOMINI (1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 1
Istituzione e finalità della Commissione
1. In armonia con la normativa dell'Unione europea, secondo i principi e per le finalità di cui agli articoli 3, 37, 51 e 117, comma settimo, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto, è istituita ed ha sede presso l'Assemblea legislativa la Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini.
2. La Commissione è organo consultivo della Regione in ordine a provvedimenti ed iniziative riguardanti il contrasto ad ogni forma di discriminazione di genere e la promozione di politiche di pari opportunità con particolare riguardo alle condizioni di fatto e di diritto delle donne, anche migranti, per la tutela e l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di piena parità tra donne e uomini.
3. La Commissione esercita le sue funzioni ed opera, in particolare, per il perseguimento delle seguenti finalità:
a) rimozione di ogni forma di disuguaglianza pregiudizievole, nonché di ogni discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone, come da dettato della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Nizza, 7 dicembre 2000);
b) valorizzazione della differenza di genere e sostegno di percorsi rivolti all'affermazione della specificità, libertà e autonomia femminile, diretti alla parità giuridica e sociale tra donne e uomini;
c) creazione di uno stretto raccordo e di un dialogo permanente tra le donne elette nelle istituzioni, gli organismi che si occupano di pari opportunità e discriminazioni di genere, le rappresentanze femminili delle realtà economiche, imprenditoriali, professionali e del lavoro, nonché le realtà e le esperienze femminili presenti nella regione;
d) monitoraggio al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi, in particolare di garantire criteri equi di accesso ai servizi rivolti alle persone e alle famiglie.
Note del Redattore:
Dalla data di entrata in vigore dell'art. 40 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, la Commissione regionale di cui alla presente legge assume la denominazione di "Commissione per la parità e per i diritti delle persone" e svolge le funzioni attribuite alla "Commissione assembleare competente" dalla L.R. 27 maggio 2015, n. 5.