LEGGE REGIONALE 15 luglio 2011, n. 8
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA PROMOZIONE DI CONDIZIONI DI PIENA PARITÀ TRA DONNE E UOMINI (1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 2
Competenze della Commissione
1. La Commissione esprime proposte ed elabora progetti di intervento regionale e locale in ordine alle finalità di cui all'articolo 1.
2. In particolare la Commissione, per quanto di competenza:
a) esprime pareri e formula osservazioni e proposte alla Commissione assembleare referente su progetti di legge e su proposte di atti di programmazione ad essa assegnati in sede consultiva, per gli aspetti di competenza, dal Presidente dell'Assemblea;
b) valuta, anche con il supporto di competenti organismi, lo stato di attuazione nella regione delle normative regionali, nazionali ed europee in materia di democrazia paritaria, pari opportunità e di contrasto ad ogni forma di discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone, con particolare riferimento alle leggi in materia di lavoro, formazione professionale, assistenza, servizi sociali ed attività culturali;
c) elabora proposte di adeguamento normativo al fine della loro presentazione all'Assemblea legislativa;
d) promuove iniziative, anche in collaborazione con gli organismi competenti, volte a sostenere l'adozione di azioni positive da parte di soggetti pubblici e privati nel lavoro, nella ricerca, nella formazione, nell'istruzione, nella cultura, nell'organizzazione dei tempi di vita, familiari e di lavoro, per espandere l'accesso delle donne al lavoro, incrementare le loro opportunità di formazione e progressione di carriera professionale, sviluppare l'imprenditorialità femminile e le attività libero professionali, nonché ogni iniziativa utile volta al contrasto a tutte le forme di discriminazione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a);
e) collabora, nel rispetto dell'autonomia delle singole istituzioni, alle iniziative riguardanti la soggettività e il protagonismo femminile, promosse da Regione, province, comuni ed altri enti locali;
f) promuove e sostiene la presenza delle donne nelle nomine di competenza regionale e sollecita la realizzazione di iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle stesse alla vita politica, sociale, economica e culturale;
g) svolge indagini conoscitive e ricerche sulle condizioni di vita materiali e simboliche delle donne nell'ambito regionale e sulle disparità in genere;
h) cura la diffusione delle informazioni raccolte, anche attraverso incontri, seminari, convegni, conferenze, pubblicazioni, l'uso della stampa e delle strutture radiotelevisive;
i) favorisce il migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti;
j) si rapporta con le istituzioni e gli organismi nazionali ed europei impegnati in materia.
Note del Redattore:
Dalla data di entrata in vigore dell'art. 40 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, la Commissione regionale di cui alla presente legge assume la denominazione di "Commissione per la parità e per i diritti delle persone" e svolge le funzioni attribuite alla "Commissione assembleare competente" dalla L.R. 27 maggio 2015, n. 5.