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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 15 luglio 2011, n. 8

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA PROMOZIONE DI CONDIZIONI DI PIENA PARITÀ TRA DONNE E UOMINI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 24 ottobre 2013, n. 16

(1)

Riferimenti attivi - norma che modifica:

INDICE

Art. 1 - Istituzione e finalità della Commissione
Art. 2 - Competenze della Commissione
Art. 3 - Composizione e funzionamento della Commissione
Art. 3 bis - Disposizione transitoria
Art. 4 - Abrogazione
Art. 5 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione e finalità della Commissione
1. In armonia con la normativa dell'Unione europea, secondo i principi e per le finalità di cui agli articoli 3, 37, 51 e 117, comma settimo, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto, è istituita ed ha sede presso l'Assemblea legislativa la Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini.
2. La Commissione è organo consultivo della Regione in ordine a provvedimenti ed iniziative riguardanti il contrasto ad ogni forma di discriminazione di genere e la promozione di politiche di pari opportunità con particolare riguardo alle condizioni di fatto e di diritto delle donne, anche migranti, per la tutela e l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di piena parità tra donne e uomini.
3. La Commissione esercita le sue funzioni ed opera, in particolare, per il perseguimento delle seguenti finalità:
a) rimozione di ogni forma di disuguaglianza pregiudizievole, nonché di ogni discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone, come da dettato della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Nizza, 7 dicembre 2000);
b) valorizzazione della differenza di genere e sostegno di percorsi rivolti all'affermazione della specificità, libertà e autonomia femminile, diretti alla parità giuridica e sociale tra donne e uomini;
c) creazione di uno stretto raccordo e di un dialogo permanente tra le donne elette nelle istituzioni, gli organismi che si occupano di pari opportunità e discriminazioni di genere, le rappresentanze femminili delle realtà economiche, imprenditoriali, professionali e del lavoro, nonché le realtà e le esperienze femminili presenti nella regione;
d) monitoraggio al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi, in particolare di garantire criteri equi di accesso ai servizi rivolti alle persone e alle famiglie.
Art. 2
Competenze della Commissione
1. La Commissione esprime proposte ed elabora progetti di intervento regionale e locale in ordine alle finalità di cui all'articolo 1.
2. In particolare la Commissione, per quanto di competenza:
a) esprime pareri e formula osservazioni e proposte alla Commissione assembleare referente su progetti di legge e su proposte di atti di programmazione ad essa assegnati in sede consultiva, per gli aspetti di competenza, dal Presidente dell'Assemblea;
b) valuta, anche con il supporto di competenti organismi, lo stato di attuazione nella regione delle normative regionali, nazionali ed europee in materia di democrazia paritaria, pari opportunità e di contrasto ad ogni forma di discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone, con particolare riferimento alle leggi in materia di lavoro, formazione professionale, assistenza, servizi sociali ed attività culturali;
c) elabora proposte di adeguamento normativo al fine della loro presentazione all'Assemblea legislativa;
d) promuove iniziative, anche in collaborazione con gli organismi competenti, volte a sostenere l'adozione di azioni positive da parte di soggetti pubblici e privati nel lavoro, nella ricerca, nella formazione, nell'istruzione, nella cultura, nell'organizzazione dei tempi di vita, familiari e di lavoro, per espandere l'accesso delle donne al lavoro, incrementare le loro opportunità di formazione e progressione di carriera professionale, sviluppare l'imprenditorialità femminile e le attività libero professionali, nonché ogni iniziativa utile volta al contrasto a tutte le forme di discriminazione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a);
e) collabora, nel rispetto dell'autonomia delle singole istituzioni, alle iniziative riguardanti la soggettività e il protagonismo femminile, promosse da Regione, province, comuni ed altri enti locali;
f) promuove e sostiene la presenza delle donne nelle nomine di competenza regionale e sollecita la realizzazione di iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle stesse alla vita politica, sociale, economica e culturale;
g) svolge indagini conoscitive e ricerche sulle condizioni di vita materiali e simboliche delle donne nell'ambito regionale e sulle disparità in genere;
h) cura la diffusione delle informazioni raccolte, anche attraverso incontri, seminari, convegni, conferenze, pubblicazioni, l'uso della stampa e delle strutture radiotelevisive;
i) favorisce il migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti;
j) si rapporta con le istituzioni e gli organismi nazionali ed europei impegnati in materia.
Art. 3
Composizione e funzionamento della Commissione
1. La Commissione è composta da consigliere e consiglieri regionali in carica.
2. Il presidente della Commissione è eletto dall'Assemblea legislativa scegliendolo tra le consigliere e i consiglieri regionali con le stesse modalità e procedure previste per l'elezione dei presidenti delle commissioni permanenti. Il presidente è coadiuvato da due vicepresidenti.
3. La Commissione si compone ed opera con le stesse modalità, procedure, durata e criteri di rappresentanza previsti dallo Statuto e dal Regolamento interno per le commissioni permanenti, anche per ciò che attiene alle forme di pubblicità.
4. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea provvede a garantire per il funzionamento della Commissione la dotazione di strumenti e personale previsti per le commissioni permanenti.
Disposizione transitoria
1. La Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini istituita nella IX legislatura regionale esercita la funzione preparatoria e referente di cui all'articolo 38, comma 5 dello Statuto regionale in ordine al progetto di legge quadro regionale in materia di pari opportunità, ai progetti di legge regionali contro la violenza di genere e le discriminazioni, e a eventuali altri progetti di legge regionali attinenti e abbinabili.
Art. 4
Abrogazione
1. La legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 (Istituzione della Commissione per la realizzazione della parità fra uomo e donna) è abrogata.
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Note del Redattore:

Dalla data di entrata in vigore dell'art. 40 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, la Commissione regionale di cui alla presente legge assume la denominazione di "Commissione per la parità e per i diritti delle persone" e svolge le funzioni attribuite alla "Commissione assembleare competente" dalla L.R. 27 maggio 2015, n. 5.

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