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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2012, n. 1

ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI. DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 55 del 30 marzo 2012

Art. 5
Modalità di informazione e comunicazione sui portali dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale
1. Al fine di favorire una pratica e veloce consultazione ed elaborazione dei dati di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale istituiscono apposite sezioni dei rispettivi portali nelle quali inserirli.
2. Tutti i dati resi pubblici sui portali devono essere raccolti alla fonte, con il massimo livello possibile di dettaglio, non in forme aggregate o modificate. La loro pubblicazione deve essere tempestiva e se ne deve garantire la consultazione al più ampio numero di utenti per la più ampia varietà di scopi.
3. Criteri, modalità e competenze per la raccolta, la pubblicazione e la diffusione dei dati di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge sono definiti con apposito atto adottato d'intesa tra l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa e la Giunta regionale. Tale atto deve prevedere l'apposita licenza per l'utilizzo dei dati e la predisposizione di formati standard e aperti al fine di consentire la massima fruibilità dei dati stessi.

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