LEGGE REGIONALE 30 marzo 2012, n. 1
ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI. DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 8 bis
(aggiunto da art. 30 L.R. 21 dicembre 2012, n. 17)
Disposizione transitoria
1. Per il completamento dell'attuazione delle parti della presente legge che necessitano di una sistemazione informatica complessa i termini sono prorogati al 30 giugno 2013. È fatta comunque salva l'attuazione delle lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 3 nel rispetto dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012.