LEGGE REGIONALE 30 marzo 2012, n. 1
ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI. DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 2
(sostituito da art. 12 L.R. 18 luglio 2014, n. 15)
Obiettivi
1. Al fine di agevolare il diritto di accesso e di informazione dei consiglieri e dei cittadini, come presupposto indispensabile alla garanzia di trasparenza e di buona amministrazione, l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale si dotano di disposizioni sulla trasparenza e sull'informazione.
2. Ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) la Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, su proposta dei responsabili della trasparenza, adotta annualmente il Programma Triennale della trasparenza e l'integrità con il quale viene individuato l'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 33 del 2013 e della presente legge alle Agenzie e agli organismi regionali.