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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11

NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 231 dell' 8 novembre 2012

TITOLO I
Funzioni amministrative e strumenti di programmazione
Capo I
Finalità, ambito di applicazione, funzioni amministrative
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia e in coerenza con la legislazione comunitaria e statale e con le disposizioni regionali in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, con la presente legge tutela la fauna ittica e l'ecosistema acquatico, disciplina l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne della Regione e delle attività a esse connesse, secondo i principi di salvaguardia, di conservazione e di riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle acque interne.
2. Sono considerate interne, agli effetti della presente legge, le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.
Art. 3
Funzioni amministrative
1. La Regione svolge funzioni normative, di programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di pesca e di acquacoltura nelle acque interne e delle attività a esse connesse, nonché di conservazione della fauna ittica e dell'ambiente.
2. Fino all'attuazione dell'articolo 23, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 Sito esterno (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 Sito esterno, e previa verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'ente a cui saranno trasferite le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e attività connesse nelle acque interne, gli enti territorialmente competenti di cui alla presente legge sono le Province.
3. L'ente territorialmente competente esercita funzioni amministrative e di controllo sui territori di propria pertinenza, ad eccezione di quelle riservate alla Regione ai sensi del comma 4, conformandosi alle disposizioni della presente legge, alle direttive, alle linee d'indirizzo e ai regolamenti regionali in materia.
4. Restano di competenza regionale:
a) la pianificazione per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per lo sviluppo delle attività connesse, la gestione delle funzioni di osservatorio ittico regionale, le funzioni di indirizzo, di coordinamento sulle funzioni esercitate dagli enti territorialmente competenti, nonché quelle inerenti i rapporti con le altre Regioni, con lo Stato e con l'Unione europea;
b) la promozione e l'attuazione di specifici programmi e progetti di rilevanza strategica d'iniziativa regionale, qualora, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, sia utile l'unitario esercizio a livello regionale;
c) le attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione, comunicazione, formazione, compresi studi, indagini e iniziative per la tutela e diffusione della conoscenza della fauna ittica, degli ambienti acquatici, dell'esercizio della pesca, dell'acquacoltura e dell'uso di prodotti ittici;
d) la promozione dei prodotti ittici nonché la promozione, nelle acque interne, dell'esercizio della pesca professionale, della pesca sportiva, della pesca ricreativa e dell'acquacoltura, comprese le pratiche innovative;
e) il sostegno di attività innovative e competitive nell'ambito della pesca professionale e dell'acquacoltura.
Capo II
Strumenti di programmazione e di gestione
Art. 4
Piano e carta ittica regionale, zone ittiche omogenee
1. Il Piano ittico regionale, approvato dall'Assemblea legislativa regionale, è lo strumento con cui la Regione, in coerenza con la presente legge e il regolamento di cui all'articolo 26, favorisce e orienta la conservazione, l'incremento e l'equilibrio biologico delle specie ittiche d'interesse ambientale e piscatorio in applicazione alla Carta ittica, in particolare, mediante:
a) la salvaguardia delle acque e degli habitat naturali, con riferimento alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, relativa a un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
b) la tutela e il ripristino delle specie ittiche con riferimento alle direttive UE vigenti in materia;
c) la realizzazione di progetti finalizzati, volti alla tutela della fauna ittica e all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura;
d) le iniziative di ricerca, di promozione, informazione e formazione culturale e tecnica;
e) la promozione delle pratiche di pesca e dell'acquacoltura;
f) il monitoraggio socio-economico del settore attraverso l'esercizio delle funzioni di osservatorio dell'economia ittica regionale.
2. Il piano, di durata quinquennale, definisce le direttive per la redazione dei programmi ittici annuali di cui all'articolo 5, nonché i criteri e le modalità di finanziamento delle funzioni esercitate dagli enti territorialmente competenti.
3. Per l'attuazione del Piano regionale, la Regione concede finanziamenti agli enti territorialmente competenti per la realizzazione di progetti finalizzati, volti alla tutela della fauna ittica e all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura, a iniziative di ricerca, di promozione, informazione e formazione culturale e tecnica e per gli interventi di salvaguardia e conservazione della fauna ittica, ivi compresi quelli di ripristino e mantenimento degli ecosistemi acquatici.
4. Il Piano regionale definisce, altresì, nei limiti degli stanziamenti annuali recati dai bilanci regionali di riferimento, le risorse per la realizzazione delle attività, degli interventi e dei progetti previsti, mediante l'assegnazione di finanziamenti, anche per investimenti, agli enti territorialmente competenti e individua i criteri e le modalità per il riparto dei finanziamenti stessi.
5. Gli enti territorialmente competenti sono tenuti a presentare annualmente alla Regione una relazione tecnica illustrativa dei progetti, interventi e investimenti realizzati.
6. La Carta ittica regionale, articolata per bacini e sub-bacini idrografici, descrive le caratteristiche fisico-biologiche, le attitudini e le vocazioni bio-genetiche dei corsi d'acqua, definisce i criteri di tutela delle specie ittiche, nonché gli interventi di ripopolamento e di riequilibrio ambientale per la conservazione delle specie ittiche locali, in accordo con le previsioni e le disposizioni relative alla tutela delle acque e degli ecosistemi fluviali.
7. La Carta ittica è approvata dalla Giunta regionale che provvede agli eventuali aggiornamenti prima della scadenza di ogni piano ittico regionale, sulla base di appositi programmi di ricerca da attuarsi con la collaborazione degli enti territorialmente competenti, tenuto conto delle informazioni risultanti dalle attività di monitoraggio della fauna ittica previste per la classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici.
8. La Giunta regionale, in ognuno dei bacini idrografici di cui al comma 6, su proposta degli enti territorialmente competenti, provvede alla delimitazione delle zone omogenee per la gestione ittica.
9. Le diverse zone di cui al comma 8 sono individuate tenendo conto, prioritariamente, delle caratteristiche e delle potenzialità ambientali indicate dalla Carta ittica regionale, in particolare facendo riferimento alle specie tipiche.
Art. 5
Programmi ittici annuali
1. Gli enti territorialmente competenti, nell'ambito delle direttive riportate dal Piano ittico regionale, esercitano le funzioni a essi attribuite mediante l'adozione dei programmi ittici annuali, da trasmettere alla Regione.
2. I programmi ittici annuali individuano in particolare:
a) le specie d'interesse gestionale presenti nei corsi d'acqua della zona e le forme di conservazione naturale di ciascuna specie;
b) le zone di tutela della fauna ittica di cui all'articolo 10;
c) i bacini di stoccaggio per le specie particolarmente invasive;
d) l'entità dei ripopolamenti integrativi e le relative scelte tecniche;
e) le modalità dell'apporto collaborativo delle associazioni piscatorie;
f) la realizzazione di progetti finalizzati, volti alla tutela della fauna ittica e all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura;
g) gli interventi di salvaguardia e conservazione della fauna ittica, ivi compresi quelli di ripristino e mantenimento degli ecosistemi acquatici;
h) la quantificazione delle risorse finanziarie per la realizzazione delle attività previste nel programma.
3. Gli enti territorialmente competenti assicurano l'esercizio coordinato delle attività nei bacini di competenza, in applicazione del Piano ittico regionale.
4. L'ente territorialmente competente, al fine di realizzare azioni volte al ripristino, alla conservazione e valorizzazione delle specie ittiche autoctone, alla difesa e recupero ambientale ai fini ittici dei corpi idrici, nonché alla conoscenza della fauna ittica da parte dei giovani pescatori, promuovendo al contempo il riequilibrio faunistico-ambientale, può avvalersi delle associazioni piscatorie, affidando loro lo svolgimento di tali attività, nel rispetto della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica.
Art. 6
Costituzione e compiti della Commissione ittica regionale e delle Commissioni ittiche locali
1. È istituita la Commissione regionale per la fauna ittica, per la pesca e per l'acquacoltura, di seguito denominata Commissione ittica regionale.
2. La Commissione ittica regionale, nominata dalla Giunta, rimane in carica cinque anni e ha il compito di formulare proposte ed esprimere pareri:
a) sulla proposta di Piano ittico regionale;
b) sui programmi di ricerca, sperimentazione e d'informazione finalizzati alla conoscenza delle specie ittiche presenti e alle conseguenti attività gestionali;
c) sull'eventuale introduzione di specie alloctone destinate alla pesca a pagamento e all'allevamento;
d) sui criteri e sulle modalità per il monitoraggio sui prodotti ittici in ordine sia all'idoneità al consumo umano sia al controllo delle malattie infettive e diffusive.
3. La Commissione ittica regionale è costituita da:
a) l'assessore regionale competente, o un suo delegato, che la presiede;
b) il dirigente regionale del servizio competente;
c) un rappresentante della direzione generale competente in materia di sanità;
d) un rappresentante della direzione generale competente in materia di ambiente;
e) tre esperti in programmazione o gestione degli ecosistemi acquatici o della pesca oppure in biologia delle specie ittiche, designati dalla Giunta regionale;
f) cinque rappresentanti designati dalle associazioni di cui all'articolo 7, dei quali quattro appartenenti alle associazioni di pesca sportiva e uno appartenente alle associazioni della pesca ricreativa;
g) un rappresentante designato dalle associazioni di pesca professionale;
h) due rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale;
i) un rappresentante designato dalle associazioni animaliste;
j) un rappresentante designato dagli enti di gestione per i parchi e la biodiversità di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano);
k) un rappresentante designato dagli enti parco nazionali presenti sul territorio regionale;
l) un esperto designato dall'Unione regionale delle Bonifiche dell'Emilia-Romagna.
4. Agli esperti di cui alla lettera e) del comma 3, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute nei limiti della normativa vigente, è riconosciuto un compenso che sarà definito dalla Giunta regionale, avuto riguardo alla natura e alla complessità delle attività richieste nonché alla loro elevata specializzazione. La partecipazione degli altri componenti non comporta oneri a carico della Regione.
5. L'ente territorialmente competente provvede all'istituzione della Commissione ittica locale a cui sono affidati i seguenti compiti:
a) formulare eventuali proposte in merito al Piano ittico regionale;
b) esprimere parere sui programmi ittici annuali, sull'individuazione delle zone di tutela della fauna ittica e delle aree da destinare ad attività di tipo economico-produttivo;
c) promuovere l'impegno delle associazioni piscatorie e la partecipazione del volontariato alle attività di tutela e gestione del patrimonio ittico.
6. La Commissione ittica locale è costituita da:
a) un rappresentante dell'ente territorialmente competente, o un suo delegato, che la presiede;
b) un dirigente designato dall'ente territorialmente competente specialista in materia;
c) un rappresentante del Servizio tecnico di bacino territorialmente competente;
d) un rappresentante del Servizio Veterinario dell'Azienda Unità sanitaria locale, competente per territorio;
e) un rappresentante dell'ente territorialmente competente specialista in materia di ambiente;
f) un rappresentante dell'Azienda Interregionale per il fiume Po;
g) tre esperti designati dall'ente territorialmente competente;
h) cinque rappresentanti designati dalle associazioni di cui all'articolo 7, dei quali quattro appartenenti alle associazioni di pesca sportiva e uno appartenente alle associazioni della pesca ricreativa;
i) un rappresentante designato dalle associazioni di pesca professionale;
j) due rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale;
k) un rappresentante designato dalle associazioni animaliste;
l) un rappresentante designato dagli enti di gestione per i parchi e la biodiversità di cui alla legge regionale n. 24 del 2011 presenti sul territorio di riferimento;
m) un rappresentante designato dagli enti parco nazionali, se nel territorio di riferimento insiste un parco nazionale;
n) un rappresentante designato dai consorzi di bonifica territorialmente competenti.
7. L'ente territorialmente competente può prevedere articolazioni di zona della commissione di cui al comma 5, integrate con rappresentati delle associazioni piscatorie di cui all'articolo 7 presenti nella zona interessata.
Art. 7
Associazionismo
1. La Regione favorisce la partecipazione diretta dei pescatori sportivi e ricreativi mediante le associazioni piscatorie presenti in ambito regionale.
2. Per la realizzazione delle azioni e delle attività di cui alla presente legge le associazioni piscatorie debbono avere le seguenti caratteristiche:
a) non perseguire fini di lucro e avere ordinamento democratico e stabile organizzazione a tutela degli interessi dei pescatori;
b) essere in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)) o dei requisiti di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) ed essere iscritte nei relativi registri;
c) essere costituite e svolgere prevalentemente attività specifiche in materia di tutela della fauna ittica, di promozione della pesca da almeno un anno;
d) operare in almeno quattro aree provinciali del territorio regionale con almeno due specifiche sedi, attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa, oppure avere una sede operativa sul territorio regionale e annoverare almeno duemila associati regionali muniti di licenza di pesca.

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