Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11

NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 231 dell' 8 novembre 2012

Capo I
Finalità, ambito di applicazione, funzioni amministrative
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia e in coerenza con la legislazione comunitaria e statale e con le disposizioni regionali in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, con la presente legge tutela la fauna ittica e l'ecosistema acquatico, disciplina l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne della Regione e delle attività a esse connesse, secondo i principi di salvaguardia, di conservazione e di riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle acque interne.
2. Sono considerate interne, agli effetti della presente legge, le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.
Art. 3
Funzioni amministrative
1. La Regione svolge funzioni normative, di programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di pesca e di acquacoltura nelle acque interne e delle attività a esse connesse, nonché di conservazione della fauna ittica e dell'ambiente.
2. Fino all'attuazione dell'articolo 23, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 Sito esterno (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 Sito esterno, e previa verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'ente a cui saranno trasferite le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e attività connesse nelle acque interne, gli enti territorialmente competenti di cui alla presente legge sono le Province.
3. L'ente territorialmente competente esercita funzioni amministrative e di controllo sui territori di propria pertinenza, ad eccezione di quelle riservate alla Regione ai sensi del comma 4, conformandosi alle disposizioni della presente legge, alle direttive, alle linee d'indirizzo e ai regolamenti regionali in materia.
4. Restano di competenza regionale:
a) la pianificazione per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per lo sviluppo delle attività connesse, la gestione delle funzioni di osservatorio ittico regionale, le funzioni di indirizzo, di coordinamento sulle funzioni esercitate dagli enti territorialmente competenti, nonché quelle inerenti i rapporti con le altre Regioni, con lo Stato e con l'Unione europea;
b) la promozione e l'attuazione di specifici programmi e progetti di rilevanza strategica d'iniziativa regionale, qualora, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, sia utile l'unitario esercizio a livello regionale;
c) le attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione, comunicazione, formazione, compresi studi, indagini e iniziative per la tutela e diffusione della conoscenza della fauna ittica, degli ambienti acquatici, dell'esercizio della pesca, dell'acquacoltura e dell'uso di prodotti ittici;
d) la promozione dei prodotti ittici nonché la promozione, nelle acque interne, dell'esercizio della pesca professionale, della pesca sportiva, della pesca ricreativa e dell'acquacoltura, comprese le pratiche innovative;
e) il sostegno di attività innovative e competitive nell'ambito della pesca professionale e dell'acquacoltura.

Espandi Indice