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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11

NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 231 dell' 8 novembre 2012

Capo I
Vigilanza, controlli e sanzioni
Art. 23
Vigilanza ittica
1. L'ente territorialmente competente svolge le funzioni di vigilanza ittica per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute nella presente legge o derivanti dalla sua applicazione.
2. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ittica l'ente territorialmente competente si avvale del proprio personale dipendente nonché delle guardie volontarie ittiche di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca). L'ente territorialmente competente si avvale, altresì, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica).
3. L'ente territorialmente competente coordina l'attività di vigilanza ittica volontaria. La Regione, con apposita direttiva, individua modalità omogenee per l'impiego delle guardie volontarie, per uniformarne l'espletamento dei relativi compiti.
Art. 24
Controlli
1. I soggetti preposti alla vigilanza ittica sono autorizzati a chiedere, a qualsiasi persona in esercizio o in attitudine di pesca, l'esibizione della licenza di pesca, dei versamenti delle concessioni, di un documento di riconoscimento, della fauna ittica catturata o raccolta, nonché a ispezionare le attrezzature e le esche usate.
Art. 25
Sanzioni
1. Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e nelle relative norme d'attuazione, ove il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) pesca senza la prescritta licenza: da euro 80,00 a euro 480,00. Si applica la sanzione da euro 12,00 a euro 36,00 per chi, pur essendone munito, non è stato in grado di esibire la licenza al momento del controllo ma la presenta all'apposito ufficio entro il termine di quindici giorni;
b) pesca senza il tesserino, quando previsto, o senza aver registrato le catture effettuate: da euro 80,00 a euro 480,00;
c) pesca con sostanze esplosive, tossiche, inquinanti e anestetiche, con l'impiego della corrente elettrica o con attrezzi vietati a elevata capacità di cattura o particolarmente distruttivi per la fauna ittica: da euro 500,00 a euro 3000,00 nonché revoca della licenza di pesca;
d) pesca subacquea, con le mani, nelle acque ghiacciate o con attrezzi diversi da quelli autorizzati; pesca, senza autorizzazione, nelle zone di ripopolamento e frega, nelle zone di protezione integrale e nelle zone di protezione delle specie ittiche: da euro 100,00 a euro 600,00;
e) pesca, immissione, trasporto e allevamento di specie ittiche non autorizzate nonché pesca con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti: da euro 500,00 a euro 3000,00;
f) abbandono di esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze, immissione di rifiuti nelle acque; accesso motorizzato alle sommità arginali prive di strade rotabili e agli alvei di magra di canali e corsi d'acqua con veicoli diversi dai ciclomotori sino a 50 cc di cilindrata: da euro 50,00 a euro 300,00;
g) compimento di atti che possano arrecare danno agli argini, ai manufatti di bonifica e, in particolare, al cotico erboso; modificazione del corso o del livello delle acque: da euro 500,00 a euro 3000,00;
h) organizzazione di gare di pesca nelle acque pubbliche al di fuori dei casi previsti: da euro 150,00 a euro 2500,00;
i) organizzazione della pesca a pagamento senza la prescritta autorizzazione: da euro 250,00 a euro 2500,00. Qualora la pesca a pagamento avvenga in acque pubbliche del demanio, la sanzione è elevata da euro 500,00 a euro 3000,00. Inosservanza delle altre prescrizioni relative alla pesca a pagamento e dei contenuti dell'autorizzazione: da euro 120,00 a euro 780,00;
j) allevamento di fauna ittica in assenza o in violazione dei contenuti dell'autorizzazione o della concessione di derivazione dell'acqua: da euro 120,00 a euro 780,00. Inosservanza delle altre prescrizioni relative all'acquacoltura: da euro 100,00 a euro 600,00;
k) inosservanza di ogni altra prescrizione relativa all'esercizio della pesca contenuta nella presente legge, nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 26, nelle disposizioni istitutive delle zone di tutela della fauna ittica, di cui all'articolo 10, e negli altri atti d'attuazione della presente legge: da euro 50,00 a euro 300,00. La stessa sanzione si applica a chi, durante l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche, non consente al personale di vigilanza l'ispezione di luoghi e cose al fine di accertare le violazioni.
2. Per le violazioni di cui al comma 1, lettera a) la sanzione amministrativa assorbe la sanzione tributaria relativa al mancato pagamento della tassa di concessione.
3. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) gli agenti accertatori, qualora competenti, procedono altresì al sequestro degli attrezzi e del pescato. Negli altri casi procedono al sequestro della fauna ittica illegalmente detenuta. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua a cura del personale di vigilanza; delle reimmissioni effettuate è data certificazione con apposito verbale.
4. Per le violazioni di cui al comma 1, lettera i), ultimo capoverso e lettera j) l'autorità competente provvede, altresì, alla sospensione dell'autorizzazione da sei a diciotto mesi. L'autorizzazione è revocata nel caso di ripetute gravi violazioni o in assenza dei necessari requisiti. Il provvedimento di sospensione o di revoca delle autorizzazioni e delle concessioni è adottato a seguito di comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che il trasgressore ha effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, ovvero che è stato definito il relativo giudizio.
5. Qualora il trasgressore abbia già riportato sanzioni amministrative per infrazioni alle leggi sulla pesca, la sanzione da irrogarsi è raddoppiata nella misura edittale minima e massima.
6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, del sequestro, della confisca e della sospensione o revoca di autorizzazioni e concessioni si osservano le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno (Modifiche al sistema penale), della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 Sito esterno (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno, concernente modifiche al sistema penale). L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni è l'ente territorialmente competente.

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