Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11

NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 231 dell' 8 novembre 2012

Capo II
Regolamento di attuazione e disposizioni finali
Art. 26
Regolamento di attuazione
1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, definisce le norme di attuazione della presente legge e in particolare disciplina:
a) le modalità d'intervento per la conservazione della fauna ittica e dell'ambiente;
b) i periodi di divieto di cattura e detenzione delle diverse specie ittiche, con particolare riferimento a quelle autoctone e di maggior pregio alieutico;
c) gli aspetti di dettaglio, i criteri, le modalità di svolgimento e i limiti relativi all'esercizio dell'attività di pesca, con particolare riferimento alla pesca professionale e all'acquacoltura;
d) gli attrezzi e le quantità e qualità di esche e pasture utilizzabili in relazione alle caratteristiche ittiogeniche dei corpi idrici;
e) i limiti quantitativi giornalieri o stagionali di prelievo per pescatore, le dimensioni minime per specie da prelevare, le specie pescabili;
f) la gestione della fauna ittica e della pesca nelle acque di bonifica;
g) la gestione della pesca nelle acque sottoposte a forme esclusive di pesca comunque denominate e costituite;
h) l'uso delle licenze con riferimento alle diverse tipologie di pesca e dei tesserini di pesca controllata;
i) le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca sportiva e le gare di pesca, nonché la pesca nelle cave e negli specchi d'acqua situati all'interno di aree di proprietà privata;
j) per la pesca nei laghetti a pagamento, i criteri autorizzativi, anche sotto il profilo naturalistico-ambientale, nonché le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca;
k) le opere obbligatorie per la prevenzione dalla predazione degli uccelli ittiofagi, nonché le taglie minime per le specie destinate alla commercializzazione a fini alimentari umani negli impianti di acquacoltura;
l) il piano di gestione delle anguille;
m) i criteri e le modalità per il monitoraggio sui prodotti ittici in ordine sia all'idoneità al consumo umano sia al controllo delle malattie infettive e diffusive.
Art. 27
Disposizioni transitorie e abrogazione di leggi
1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 10 luglio 1978 n. 23 (Licenze per l'esercizio della pesca nelle acque interne);
b) la legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11 (Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna);
c) il regolamento regionale 16 agosto 1993, n. 29 (Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna).
2. Fino all'approvazione del regolamento regionale di cui all'articolo 26 si continuano ad applicare le disposizioni concernenti la classificazione delle zone di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale n. 11 del 1993 e il regolamento regionale n. 29 del 1993, in quanto compatibili con la presente legge.
3. Fino all'approvazione del nuovo Piano Ittico regionale ai sensi dell'articolo 4 continuano ad avere efficacia le previsioni contenute nel Piano ittico regionale 2006-2010 e nei relativi Piani ittici provinciali 2006-2010 nonché i procedimenti amministrativi di attuazione dei medesimi piani.
4. Le commissioni nominate ai sensi della legge regionale n. 11 del 1993 rimangono in carica fino al 31 dicembre 2012.
5. Le licenze di tipo A già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla loro scadenza; le licenze di tipo B già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla data di scadenza del versamento della tassa di concessione.
6. I pescatori di professione a cui sia stata riservata la pesca da parte del Presidente della Provincia, ai sensi dell'articolo 2, comma 8 bis del regolamento regionale n. 29 del 1993, possono esercitare la pesca professionale nell'area riservata fino al rilascio delle concessioni sui beni del demanio idrico da parte delle autorità competenti e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 28
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 29
Clausola valutativa
1. Ogni cinque anni, e comunque prima dell'approvazione del Piano ittico regionale, l'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti. A tal fine, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare un'apposita relazione che dovrà, in particolare, evidenziare i seguenti aspetti:
a) attuazione degli strumenti di programmazione e gestione;
b) risultati raggiunti in tema di tutela e salvaguardia dell'ecosistema acquatico e della fauna ittica;
c) attuazione delle misure per l'esercizio della pesca, dell'acquacoltura e delle attività collegate, con particolare attenzione ai risultati ottenuti in termini di semplificazione;
d) risultati raggiunti con l'istituzione delle aree di pesca regolamentate.
2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio.

Espandi Indice