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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11

NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 231 dell' 8 novembre 2012

TITOLO III
Attività collegate alla pesca e disposizioni particolari per attività diverse
Art. 18
Attività agonistiche
1. Per attività agonistiche si intendono le competizioni svolte nei campi di gara organizzate da associazioni e società di pescatori sportivi a norma dei regolamenti nazionali e internazionali approvati dal CONI. Modalità diverse possono essere approvate dall'ente territorialmente competente, in conformità alle direttive regionali.
2. L'ente territorialmente competente, sentita la Commissione ittica locale, approva il piano per l'allestimento di campi di gara permanenti o temporanei. I campi di gara non possono essere allestiti in acque a salmonidi.
3. La gestione dei campi di gara permanenti e temporanei è affidata dagli enti territorialmente competenti alle associazioni piscatorie, secondo modalità e impegni concordati. Quando non sono in svolgimento gare, l'esercizio della pesca è libero.
4. Le gare si svolgono, di norma, con il mantenimento del pesce in vivo e la reimmissione del pescato nelle acque del campo di gara. Tale reimmissione non è da considerarsi attività di ripopolamento.
Art. 19
Impianti di pesca a pagamento
1. La gestione di impianti per la pesca a pagamento può essere consentita esclusivamente nei laghetti e specchi d'acqua, appositamente delimitati, situati all'interno di proprietà private anche comunicanti con acque pubbliche. L'attività è autorizzata dall'ente territorialmente competente, acquisite le prescritte autorizzazioni di altre amministrazioni e nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 148 del 2008 Sito esterno e della relativa disciplina regionale.
2. Quando l'impianto è in collegamento con acque pubbliche, devono essere adottate misure idonee ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica.
3. Negli impianti di cui al comma 1 è consentita la pesca senza licenza.
4. Ai fruitori degli impianti non è concesso asportare prodotti vivi.
Art. 20
Aree di pesca regolamentata
1. L'ente territorialmente competente, sentita la Commissione ittica locale e previo nulla-osta della Regione, può istituire, in zone di particolare rilevanza turistica, aree di pesca regolamentata affidate in gestione ai Comuni interessati. Tali aree non possono coprire una percentuale superiore al 40 per cento della superficie dei singoli corpi idrici, destinati alla pesca, dei Comuni sui quali insistono.
2. L'esercizio della pesca in tali aree rimane vincolato all'obbligo del possesso della licenza di pesca sportiva.
3. L'atto istitutivo di tali aree deve descrivere almeno:
a) le tipologie di pesca ammesse;
b) le modalità, l'intensità e le caratteristiche del prelievo e del successivo ripopolamento;
c) gli interventi di riqualificazione ambientale, al fine di ottenere un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica ivi presente;
d) gli elementi per la verifica del rispetto della percentuale di cui al comma 1.
4. Al fine di regolamentare l'accesso nelle aree di pesca regolamentata, il Comune o i Comuni interessati rilasciano permessi a pagamento e introitano i corrispettivi che sono specificamente destinati ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat, all'immissione di materiale ittico, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative.
5. Il Comune o i Comuni interessati possono affidare in gestione le aree di cui al comma 1 alle associazioni di cui all'articolo 7, ad associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale n. 34 del 2002, o a organizzazioni di volontariato, di cui alla legge regionale n. 12 del 2005, operanti nel territorio, in base alle procedure previste dalla normativa nazionale conforme alla disciplina comunitaria.
Art. 21
Cattura delle rane
1. Per finalità di tutela e conservazione di specie appartenenti alla fauna minore, sul territorio regionale, è vietata la cattura di rane verdi.
2. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto al comma 1, in ragione dell'andamento delle popolazioni presenti sul territorio e sentita la Commissione ittica regionale, può consentirne la cattura per specifici periodi di tempo e in determinate località, indicando le modalità e gli attrezzi di pesca consentiti.
3. L'allevamento delle rane per scopi alimentari è considerato attività di pesca professionale ai sensi dell'articolo 13.
Art. 22
Protezione e sfruttamento dell'anguilla europea
1. In applicazione del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea, la Giunta regionale definisce le misure per la protezione e lo sfruttamento sostenibile dello stock di anguilla europea della specie Anguilla anguilla.

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