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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11

NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 16 luglio 2015, n. 9

L.R. 6 marzo 2017, n. 2

Art. 21
Cattura di anfibi e crostacei
1. Per finalità di tutela e conservazione di specie appartenenti alla fauna minore, sul territorio regionale è vietata la cattura di anfibi e crostacei autoctoni di acqua dolce.
2. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto al comma 1, in ragione dell'andamento delle popolazioni presenti sul territorio, può consentirne la cattura per specifici periodi di tempo e in determinate località, indicando le modalità e gli attrezzi consentiti.
3. L'allevamento di anfibi e crostacei per scopi alimentari è considerato attività di acquacoltura ai sensi dell'articolo 17.

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