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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11

NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 16 luglio 2015, n. 9

L.R. 6 marzo 2017, n. 2

TITOLO III
Attività collegate alla pesca e disposizioni particolari per attività diverse
Art. 18
Attività agonistiche
1. Per attività agonistiche si intendono le competizioni svolte nei campi di gara organizzate da associazioni e società di pescatori sportivi a norma dei regolamenti nazionali e internazionali approvati dal CONI. Modalità diverse possono essere autorizzate con apposito provvedimento regionale.
2. La Giunta regionale approva il piano per l'allestimento di campi di gara permanenti o temporanei, acquisendo, ove necessario, il parere dei consorzi di bonifica. I campi di gara non possono essere allestiti in acque a salmonidi.
3. La gestione dell'attività agonistica sui campi di gara permanenti e temporanei è affidata dalla Regione, ovvero dai consorzi di bonifica per i territori di competenza, alle associazioni piscatorie secondo modalità e impegni concordati. Quando non sono in svolgimento gare, l'esercizio della pesca è libero.
4. Le gare si svolgono, di norma, con il mantenimento del pesce in vivo e la reimmissione del pescato nelle acque del campo di gara. Tale reimmissione non è da considerarsi attività di ripopolamento.
Art. 19

(comma 1 sostituito da art. 18 L.R. 6 marzo 2017, n. 2)

Impianti di pesca a pagamento
1. La gestione di impianti per la pesca a pagamento può essere consentita esclusivamente nei laghetti e specchi d'acqua, appositamente delimitati, situati all'interno di proprietà private anche comunicanti con acque pubbliche. L'attività è autorizzata dalla Regione, acquisite le prescritte autorizzazioni di altre amministrazioni e nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 148 del 2008 Sito esterno e della relativa disciplina regionale, ivi compresa la registrazione nella Banca dati nazionale dell'acquacoltura.
2. Quando l'impianto è in collegamento con acque pubbliche, devono essere adottate misure idonee ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica.
3. Negli impianti di cui al comma 1 è consentita la pesca senza licenza.
4. Ai fruitori degli impianti non è concesso asportare prodotti vivi.
Art. 20
Aree di pesca regolamentata
1. La Giunta regionale, su richiesta di uno o più comuni o di loro unioni, può istituire aree di pesca regolamentata affidate in gestione ai comuni interessati o alle loro unioni. Tali aree non possono coprire una percentuale superiore al 40 per cento della superficie o della lunghezza dei singoli corpi idrici, destinati alla pesca, dei comuni sui quali insistono.
2. Qualora l'area richiesta interessi aree protette, nazionali e regionali o siti della Rete Natura 2000, l'istituzione di cui al comma 1 è disposta a seguito di acquisizione del nulla osta, rilasciato dal competente ente di gestione.
3. L'esercizio della pesca in tali aree rimane vincolato all'obbligo del possesso della licenza di pesca sportiva. L'utilizzo del tesserino di pesca regolamentata di cui all'articolo 15 è disciplinato con l'atto istitutivo di tali aree.
4. L'atto istitutivo di tali aree deve descrivere almeno:
a) l'analisi delle condizioni ambientali iniziali;
b) il piano di gestione dell'area, che deve comprendere le modalità di pesca, l'intensità e le caratteristiche del prelievo e del successivo ripopolamento;
c) gli interventi di riqualificazione ambientale, al fine di ottenere un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica ivi presente;
d) gli elementi per la verifica del rispetto della percentuale di cui al comma 1;
e) gli indicatori per la verifica periodica dell'attività.
5. Al fine di regolamentare l'accesso nelle aree di pesca regolamentata, il comune o i comuni interessati rilasciano permessi a pagamento e introitano i corrispettivi che sono specificamente destinati ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat, all'immissione di materiale ittico, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative.
6. Il comune o i comuni interessati possono affidare in gestione le aree di cui al comma 1 alle associazioni di cui all'articolo 7 o ad associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale n. 34 del 2002, operanti nel territorio, in base alle procedure previste dalla normativa nazionale conforme alla disciplina comunitaria.
7. L'istituzione dell'area di pesca regolamentata può essere revocata per esigenze di tutela della fauna ittica ovvero per accertate inadempienze gestionali.
Art. 21
Cattura di anfibi e crostacei
1. Per finalità di tutela e conservazione di specie appartenenti alla fauna minore, sul territorio regionale è vietata la cattura di anfibi e crostacei autoctoni di acqua dolce.
2. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto al comma 1, in ragione dell'andamento delle popolazioni presenti sul territorio, può consentirne la cattura per specifici periodi di tempo e in determinate località, indicando le modalità e gli attrezzi consentiti.
3. L'allevamento di anfibi e crostacei per scopi alimentari è considerato attività di acquacoltura ai sensi dell'articolo 17.
Art. 22

(modificato comma 1 da art. 21 L.R. 6 marzo 2017, n. 2)

Protezione e sfruttamento dell'anguilla europea
1. In applicazione del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea, la Giunta regionale definisce, in uno specifico piano di gestione, le misure per la protezione e lo sfruttamento sostenibile dello stock di anguilla europea della specie Anguilla anguilla.

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