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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11

NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE

Art. 22

(modificato comma 1 da art. 21 L.R. 6 marzo 2017, n. 2)

Protezione e sfruttamento dell'anguilla europea
1. In applicazione del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea, la Giunta regionale definisce, in uno specifico piano di gestione, le misure per la protezione e lo sfruttamento sostenibile dello stock di anguilla europea della specie Anguilla anguilla.

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