LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 12
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA A RETI INTERNAZIONALI SCIENTIFICHE IN AMBITO SANITARIO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 232 dell' 8 novembre 2012
Art. 2
Partecipazione agli organismi associativi
1. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna agli organismi associativi di cui all'articolo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che l'organismo associativo non persegua fini di lucro;
b) che lo statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;
c) che l'organismo associativo goda di autonomia patrimoniale perfetta.