LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 12
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA A RETI INTERNAZIONALI SCIENTIFICHE IN AMBITO SANITARIO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 232 dell' 8 novembre 2012
Art. 3
Esercizio dei diritti partecipativi
1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione Emilia-Romagna agli organismi associativi di cui all'articolo 1.
2. I diritti attinenti alla qualità di socio sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale, ovvero da un suo delegato allo scopo.
3. Ogni modifica dello statuto degli organismi associativi di cui all'articolo 1 deve essere comunicata alla Giunta regionale ai fini della verifica delle condizioni in ordine alla continuazione del vincolo partecipativo. La Giunta stessa provvederà a informare l'Assemblea legislativa, in attuazione dell'articolo 64, comma 4, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.