LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 12
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA A RETI INTERNAZIONALI SCIENTIFICHE IN AMBITO SANITARIO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 232 dell' 8 novembre 2012
Art. 4
Partecipazione finanziaria
1. La Regione Emilia-Romagna partecipa agli organismi associativi di cui all'articolo 1 con una prima quota di adesione, pari a euro 1.350,00 per l'Associazione INAHTA, a euro 1.500,00 per la rete GIN, a euro 5.000,00 per l'associazione EUREGHA, a euro 1.360,00 per l'associazione HTAI, a euro 5.000,00 per l'associazione RHN.
2. La Regione è altresì autorizzata a corrispondere la quota associativa annuale, il cui importo viene determinato nell'ambito delle autorizzazioni disposte, annualmente dalla legge di approvazione del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
3. Agli oneri di cui al comma 1 la Regione fa fronte mediante i fondi a tale scopo specifico accantonati, nell'ambito dell'U.P.B 1.7.2.2.29100, capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione-Spese correnti", voce n. 19 dell'elenco n. 2 allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 2012.
4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 3, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie variazioni di bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 40 del 2001.