LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 13
NORME PER LA COPERTURA DEI RISCHI DERIVANTI DA RESPONSABILITÀ CIVILE NEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 6
(modificato comma 1 e abrogato comma 3 da art. 48 L.R. 20 dicembre 2013, n. 28)
Fondo regionale
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il fondo regionale denominato Fondo risarcimento danni ..., da utilizzare per il risarcimento dei danni previsti all'articolo 2, comma 2, lettera b).
2. Il fondo regionale è costituito mediante accantonamento di apposita quota a valere sulle risorse definite nell'ambito della programmazione annuale del finanziamento del Servizio sanitario regionale.
3. abrogato.
4. In riferimento ai sinistri previsti all'articolo 2, comma 2, lettera a), i costi sono sostenuti dalle aziende unità sanitarie locali nell'ambito delle risorse assegnate in fase di programmazione annuale dalla Regione a titolo di Fondo sanitario regionale attribuito a quota capitaria. I costi sostenuti dalle aziende ospedaliere ed ospedaliero-universitarie e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono coperti dai ricavi da prestazioni sanitarie.