LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 15
NORME IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente legge detta alcune disposizioni di carattere generale, integra e modifica la disciplina di alcuni tributi propri e dispone la soppressione di altri tributi, nei limiti delle facoltà attribuite dall'articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e nel rispetto dei principi posti dal legislatore nazionale, in armonia con i principi dello Statuto regionale.
Art. 2
Tributi propri
1. Sono tributi propri regionali i tributi previsti dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011 e ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni statali e regionali vigenti alla data del 31 dicembre 2012, salvo quanto disposto dalla presente legge.
Art. 3
Tributi soppressi
1. Sono soppressi dal 1° gennaio 2013:
a) la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, di cui all'articolo 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore);
b) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali di cui al titolo V della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 (Legge regionale sui tributi propri della Regione).
Art. 4
Modifiche alla legge regionale n. 30 del 2003
1.
La lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30 (Disposizioni in materia di tributi regionali) è così sostituita:
"f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre il termine di prescrizione o decadenza prevista in materia dalla singola legge d'imposta e, comunque, per tutto ciò che è da pagarsi ad anno o in termini più brevi, non oltre il termine di prescrizione breve quinquennale previsto dall'articolo 2948 del codice civile;".
2.
Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 30 del 2003, è aggiunto il seguente:
"2 bis. In ogni caso non si procede all'annullamento in autotutela di un atto o di un provvedimento amministrativo per motivi sui quali sia intervenuta una sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione regionale.".
3.
Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 30 del 2003, è aggiunto il seguente:
"5 bis. In assenza di un modificato quadro normativo, la risposta già fornita dall'amministrazione regionale ad un'istanza di interpello, concernente l'applicazione delle diposizioni tributarie a casi concreti e personali, può essere oggetto di mera conferma in relazione a successive istanze aventi ad oggetto la stessa materia presentate dal medesimo contribuente.".
Art. 5
Rimessione in termini
1. La Giunta regionale può disporre, con propria deliberazione, la rimessione in termini per l'effettuazione di adempimenti tributari, nel caso in cui cause di forza maggiore abbiano impedito ai contribuenti di provvedere al pagamento di un tributo entro la data di scadenza prevista dalla legge.
2. La Giunta regionale può altresì sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.