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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 19
Estinzione dei crediti tributari di modesta entità
1. A decorrere dall'entrata in vigore dell' articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 Sito esterno (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 Sito esterno, per i crediti tributari in essere alla data di entrata in vigore della presente legge non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi regionali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 30 euro, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto dal comma 1, si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.

Note del Redattore:

La Corte Costituzione con sentenza n. 122 del 2019 , pubblicata nella G.U. del 22 maggio 2019, n. 21, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, della presente legge, nella parte in cui, nel riferirsi alla fattispecie degli autoveicoli e motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, «classificati di interesse storico o collezionistico», subordina anche l’esenzione fiscale dei veicoli «di particolare interesse storico e collezionistico» di cui all’art. 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) all’iscrizione in uno dei registri previsti dall’art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dal  relativo regolamento di esecuzione e attuazione, anziché alla mera individuazione dei requisiti mediante determinazione dell’Automobilclub storico italiano (ASI) o della Federazione motociclistica italiana (FMI).

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