Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 18

ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 14, CO. 1, LETT. E) DEL DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138 Sito esterno (ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E PER LO SVILUPPO) - CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148 Sito esterno - DEL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI, QUALE ORGANO DI VIGILANZA SULLA REGOLARITÀ CONTABILE, FINANZIARIA ED ECONOMICA DELLA GESTIONE DELL'ENTE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 288 del 21 dicembre 2012

Art. 4
Altri compiti del collegio
1. Il collegio, oltre a quanto previsto all'articolo 3:
a) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;
b) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
c) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;
d) effettua, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il controllo di regolarità e di conformità delle spese di funzionamento dei gruppi assembleari dell'Assemblea legislativa, di cui alla legge regionale 8 settembre 1997, n. 32 (Funzionamento dei gruppi consiliari - modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42), e trasmette le risultanze del controllo al Presidente del Gruppo assembleare e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa;
e) fornisce ai gruppi assembleari indicazioni, consulenza ed assistenza ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla l.r. n. 32 del 1997;
f) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
g) su richiesta della Giunta regionale o dell'Assemblea legislativa per il tramite dell'Ufficio di Presidenza o della Commissione Bilancio, formula pareri su atti inerenti all'ordinamento contabile e finanziario della Regione;
h) riferisce alla Giunta regionale ed all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
i) verifica i rapporti tra la contabilità Regionale e quella degli enti del servizio sanitario nazionale e svolge la funzione di certificatore della gestione sanitaria accentrata così come prevista dall'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali e di loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).
2. La Regione, con delibera dell'Assemblea legislativa, può attribuire al collegio funzioni ulteriori ed eventualmente anche un compenso aggiuntivo fino ad un massimo del 20 per cento dell'indennità di cui al comma 1 dell'articolo 10.
3. Il collegio si raccorda con la sezione regionale della Corte dei conti, nell'esercizio delle rispettive funzioni, al fine del coordinamento della finanza pubblica.

Espandi Indice