LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 18
ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 14, CO. 1, LETT. E) DEL DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138 (ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E PER LO SVILUPPO) - CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148 - DEL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI, QUALE ORGANO DI VIGILANZA SULLA REGOLARITÀ CONTABILE, FINANZIARIA ED ECONOMICA DELLA GESTIONE DELL'ENTE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 288 del 21 dicembre 2012
Art. 9
Responsabilità
1. I componenti del collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni, adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario ed hanno obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.