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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 18

ISTITUZIONE, AI SENSI DELL' ART. 14, CO. 1, LETT. E) DEL DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138 Sito esterno (ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E PER LO SVILUPPO) - CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148 Sito esterno - DEL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI, QUALE ORGANO DI VIGILANZA SULLA REGOLARITÀ CONTABILE, FINANZIARIA ED ECONOMICA DELLA GESTIONE DELL'ENTE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 marzo 2015, n. 1

L.R. 09 maggio 2016, n. 7

L.R. 12 luglio 2023, n. 7

Art. 6
Funzionamento del collegio
1. È eletto Presidente chi ottiene il maggior numero dei voti espressi dal collegio; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano d'età.
2. Le funzioni del collegio sono svolte di norma collegialmente, su iniziativa del presidente del collegio, al quale compete la convocazione delle sedute.
3. Il collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
4. Il collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti.
5. I singoli componenti possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, con l'obbligo di informare immediatamente il presidente e di portare a conoscenza degli altri membri, non oltre la prima seduta collegiale, le risultanze di tali atti.
6. Il collegio redige un verbale delle sedute, ispezioni e verifiche effettuate e delle deliberazioni adottate.
7. Copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta o dalle attività effettuate, al Presidente dell'Assemblea legislativa ed al Presidente della Giunta regionale.
8. Il collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento da trasmettere al Presidente dell'Assemblea legislativa ed al Presidente della Giunta regionale.

Note del Redattore:

(come disposto dal comma 2 dell' art. 4 L.R. 09 maggio 2016, n. 7 "il Collegio regionale dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della L.R. 09 maggio 2016, n. 7 continua ad esercitare le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2017".

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