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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 18

ISTITUZIONE, AI SENSI DELL' ART. 14, CO. 1, LETT. E) DEL DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138 Sito esterno (ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E PER LO SVILUPPO) - CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148 Sito esterno - DEL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI, QUALE ORGANO DI VIGILANZA SULLA REGOLARITÀ CONTABILE, FINANZIARIA ED ECONOMICA DELLA GESTIONE DELL'ENTE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 marzo 2015, n. 1

L.R. 09 maggio 2016, n. 7

L.R. 12 luglio 2023, n. 7

Art. 7

(modificato comma 3 e aggiunto comma 3 bis da art. 35 L.R. 12 luglio 2023, n. 7)

Elenco regionale dei revisori dei conti
1. Ai fini dell'articolo 2, è istituito, presso l'Assemblea legislativa, l'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione.
2. Possono essere iscritti all'elenco, previo avviso pubblico per la formazione dell'elenco stesso da pubblicare sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, ai sensi dell' articolo 14, comma 1, lettera e) del d.l. n. 138 del 2011 Sito esterno convertito dalla l. n. 148 del 2011 Sito esterno.
3. Con apposito atto dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa sono disciplinate le modalità di predisposizione dell'avviso, di tenuta dell'elenco, e quelle di organizzazione dell'estrazione a sorte di cui all'articolo 2.  L’estrazione si svolge nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 bis.
3 bis. Si procede all’estrazione di tre nominativi nel caso di costituzione di un nuovo collegio. Si procede all’ulteriore estrazione di uno o più nominativi dall’elenco:
a) se uno o più degli estratti, in sede di controllo sulle dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione, da compiersi prima della nomina da parte dell’Assemblea legislativa, non risultasse in possesso dei requisiti prescritti; 
b) in caso di cessazione anticipata di uno o più componenti già nominati dall’Assemblea legislativa.

Note del Redattore:

(come disposto dal comma 2 dell' art. 4 L.R. 09 maggio 2016, n. 7 "il Collegio regionale dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della L.R. 09 maggio 2016, n. 7 continua ad esercitare le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2017".

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