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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato09/05/2016
2. Testo Coordinato12/03/2015
3. Testo Originale21/12/2012

Data di pubblicazione della legge modificante : 12/07/2023

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 18

ISTITUZIONE, AI SENSI DELL' ART. 14, CO. 1, LETT. E) DEL DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138 Sito esterno (ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E PER LO SVILUPPO) - CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148 Sito esterno - DEL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI, QUALE ORGANO DI VIGILANZA SULLA REGOLARITÀ CONTABILE, FINANZIARIA ED ECONOMICA DELLA GESTIONE DELL'ENTE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 marzo 2015, n. 1

L.R. 09 maggio 2016, n. 7

L.R. 12 luglio 2023, n. 7

Art. 3
Pareri obbligatori
1. Il collegio esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio, di variazione del bilancio, di rendiconto. Il parere del collegio è allegato alle proposte di legge entro la data di approvazione da parte dell'Assemblea legislativa.
2. Il parere sulle proposte di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio e di variazione del bilancio esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, delle disposizioni legislative contenute nella legge finanziaria e sue modifiche e di ogni altro elemento utile, ed indica le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.
3. Il parere sulla proposta di legge di rendiconto attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, efficacia ed economicità della gestione.
4. La Giunta regionale favorisce l'attività istruttoria del collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il collegio deve esprimere il parere obbligatorio.
5. I pareri del collegio sono resi entro venti giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso il termine, l' Assemblea legislativa può prescindere dall'espressione del parere ai fini dell'approvazione della proposta di legge.

Note del Redattore:

(come disposto dal comma 2 dell' art. 4 L.R. 09 maggio 2016, n. 7 "il Collegio regionale dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della L.R. 09 maggio 2016, n. 7 continua ad esercitare le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2017".

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