Capo I
Ambiti territoriali ottimali
Art. 6
Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali
1.
Il presente articolo stabilisce il procedimento per la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali ed omogenei per area geografica per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni obbligati ai sensi dell'articolo 14, commi 27 e 28,
del decreto-legge n. 78 del 2010 , convertito dalla
legge n. 122 del 2010 , nonché per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni successive.
2.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni formulano proposte di delimitazione degli ambiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a)
per i Comuni attualmente inclusi in Comunità montane o Unioni definizione di proposte che comprendano almeno tutti i Comuni che già ne fanno parte;
b)
rispetto del limite minimo demografico pari a 30.000 abitanti ovvero di 15.000 abitanti, nel caso di ambiti costituiti in prevalenza da Comuni appartenenti o già appartenuti a Comunità montane, facendo riferimento alla popolazione residente come calcolata alla fine del penultimo anno precedente all'entrata in vigore della presente legge secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica;
c)
rispetto dell'estensione territoriale minima pari a 300 kmq. da parte degli ambiti costituiti in prevalenza da Comuni appartenenti o già appartenuti a Comunità montane;
d)
appartenenza di tutti i Comuni dell'ambito alla medesima Provincia;
f)
previsione espressa, per i Comuni appartenenti a Comunità montane, dell'impegno a costituire, in coincidenza con l'ambito territoriale individuato dalla proposta, una Unione di Comuni ovvero di aderire ad una Unione di Comuni già esistente;
g)
contiguità territoriale.
3.
Le condizioni di cui al comma 2 sono derogabili, ad eccezione delle lettere d) ed f), su espressa e motivata richiesta dei Comuni in relazione al particolare contesto territoriale.
4.
Le proposte d'ambito sono formulate attraverso conformi deliberazioni dei Consigli comunali interessati approvate a maggioranza assoluta.
5.
La mancata presentazione di proposte entro il termine di cui al comma 2 equivale ad assenso dei Comuni rispetto agli ambiti come risultanti in via definitiva nel programma di riordino territoriale di cui al comma 6.
6.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisite le proposte dei Comuni, valutata la loro conformità alle condizioni di cui al comma 2 ed i criteri di cui all'articolo 3, e valutate altresì le deroghe richieste ai sensi del comma 3, adotta, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, il programma di riordino territoriale che individua gli ambiti territoriali ottimali ed effettua la ricognizione delle forme associative costituite o in via di costituzione. Per i Comuni appartenenti a Comunità montane che non presentino proposte d'ambito, il programma di riordino territoriale, oltre a delimitarne l'ambito ottimale, provvede altresì a definire l'Unione cui devono aderire o che devono costituire ai sensi degli articoli 8 e 9.
7.
Il programma di riordino territoriale include in ambiti ottimali tutti i Comuni ad eccezione dei Comuni attualmente capoluogo di provincia salvo ne facciano richiesta ai sensi del comma 2. Gli ambiti individuati dal programma possono essere modificati con delibera della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati qualora:
a)
un Comune capoluogo faccia richiesta di essere inserito in un ambito territoriale ottimale;
b)
i Comuni appartenenti a due ambiti territoriali ottimali propongano di essere accorpati in un unico ambito.
8.
La Regione promuove il riassetto dei distretti sanitari di cui all'
articolo 9 della legge regionale n. 19 del 1994 ove ciò sia necessario per assicurarne la coerenza con l'individuazione in via definitiva degli ambiti territoriali ottimali.
Modifica degli ambiti territoriali ottimali di maggiori dimensioni
1.
Fermo restando l'obbligo di coerenza con i distretti socio-sanitari previsti dalla
legge regionale n. 19 del 1994, gli ambiti territoriali ottimali composti da più di dieci Comuni in cui sono presenti un'Unione e uno o più Comuni non associati possono essere ridelimitati, nel rispetto dei criteri dell'articolo 6, scorporandoli o aggregandoli ad altri ambiti ottimali limitrofi, su motivata richiesta di tutti i Comuni richiedenti che, assieme, devono rispettare le condizioni di seguito elencate. La Giunta regionale può valutare la proposta tenendo conto dei restanti Comuni dell'ambito ottimale d'origine.
2.
La richiesta di ridelimitazione può essere accolta alle seguenti condizioni, valevoli per tutti gli ambiti che subiscono variazioni:
a)
ciascun ambito, se costituito da Comuni appartenuti a Comunità montane, deve avere una soglia demografica minima di 8.000 abitanti, negli altri casi deve avere una soglia demografica minima di 10.000 abitanti;
b)
l
e proposte di ridelimitazione sono formulate attraverso conformi deliberazioni dei consigli comunali approvate a maggioranza assoluta e devono indicare le motivazioni della richiesta.
3.
Le proposte, che possono essere presentate ogni tre anni e che devono pervenire entro il 15 settembre a decorrere dall’anno 2024, saranno valutate dalla Giunta regionale che, in caso di accoglimento, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, provvederà a modificare ed integrare il programma di riordino territoriale entro il 31 dicembre con apposita deliberazione, con efficacia dal 1° gennaio dell’annualità successiva.
Effetti della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali
1.
L'ambito territoriale ottimale costituisce, ai fini della presente legge, l'area territoriale adeguata per l'esercizio in forma associata sia delle funzioni fondamentali dei Comuni, sia delle ulteriori funzioni conferite ai Comuni dalla legge regionale.
2.
abrogato.
3.
I Comuni appartenenti all'ambito sono tenuti ad esercitare in forma associata tra tutti loro i sistemi informatici e le tecnologie dell'informazione come definiti dall'
articolo 14, comma 28, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010 , convertito dalla
legge n. 122 del 2010 , ed almeno tre tra le seguenti sette funzioni: funzioni previste dall'articolo 14, comma 27, lettere d), e), g) ed i) del citato decreto-legge, funzioni di gestione del personale, funzioni di gestione dei tributi, sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP) di cui
agli articoli 2 e 3 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4 (Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento comunitario - Legge comunitaria regionale per il 2010).
I Comuni appartenenti all'ambito con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o già appartenuti a Comunità montane, esercitano in forma associata tra tutti loro anche le ulteriori funzioni fondamentali previste dall'
articolo 14, comma 27, del decreto-legge n. 78 del 2010 , ai sensi della disciplina statale in materia di esercizio associato obbligatorio delle medesime.
I medesimi Comuni possono esercitare le suddette funzioni in convenzione tra alcuni soltanto di loro o con altri Comuni appartenenti al medesimo ambito ottimale qualora ciò si giustifichi in relazione al particolare contesto territoriale.
3 bis.
Gli obblighi previsti dal comma 3 sono sospesi fino al termine del procedimento legislativo di fusione per i Comuni che, entro il 31 ottobre 2013, abbiano formalmente approvato e trasmesso, a norma dell'
articolo 8, commi 2 e 3, della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) istanza alla Giunta regionale per l'avvio dell'iniziativa legislativa per la fusione di Comuni. In tale ipotesi resta sospesa, fino allo stesso termine, l'applicazione del comma 5 del presente articolo e, per quanto già previsto dall'
articolo 21 della legge regionale n. 10 del 2008, il termine finale d'applicazione coincide con la conclusione del procedimento legislativo di fusione. Se il progetto di fusione riguarda Comuni appartenenti a Comunità montana, essi sono comunque tenuti ad approvare lo statuto delle Unioni da costituire o alle quali aderire.
5.
All'interno di ciascun ambito può essere istituita una sola Unione di Comuni che deve rispettare il limite demografico minimo di 10.000 abitanti, ovvero di 8.000 abitanti se composta prevalentemente di Comuni montani, computando a tal fine la popolazione di tutti i Comuni ad essa aderenti. Tali limiti demografici si applicano anche alle Unioni di cui all'
articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011 , convertito dalla
legge n. 148 del 2011 .
6.
Se l'ambito non ricomprende alcuna Unione o Comunità montana, tutti i Comuni ad esso aderenti, al fine di ottemperare agli obblighi di cui al comma 3, possono:
a)
costituire tra tutti un'unica Unione cui conferire tutte le funzioni per cui vige l'obbligo di gestione associata;
b)
stipulare tra tutti i Comuni obbligati un'unica convenzione per una o più funzioni fondamentali.
7.
Se l'ambito non ricomprende alcuna Unione o Comunità montana, qualora solo una parte dei Comuni deliberi di istituire l'Unione, i restanti Comuni, al fine di ottemperare agli obblighi di cui al comma 3, stipulano una convenzione con l'Unione suddetta per una o più funzioni fondamentali.
8.
Se l'ambito ricomprende l'intero territorio di una Unione, i Comuni facenti parte dell'Unione, al fine di ottemperare agli obblighi di cui al comma 3, possono conferire le funzioni all'Unione medesima, ovvero stipulare una convenzione con gli altri Comuni per una o più funzioni fondamentali. Allo stesso fine i Comuni non aderenti all'Unione possono aderire all'Unione già istituita, convenzionarsi con essa o, per funzioni non conferite dai Comuni aderenti all'Unione, stipulare una convenzione tra tutti i Comuni obbligati per una o più funzioni fondamentali.
9.
Se l'ambito ricomprende l'intero territorio di più Unioni, anche per effetto della trasformazione delle Comunità montane in Unioni ai sensi della presente legge, le stesse, entro il termine di cui al comma 12, si adeguano alle disposizioni del presente articolo, con particolare riferimento al comma 5. Su richiesta degli enti locali interessati la Regione ne promuove l'aggregazione, provvedendo anche a disciplinarne, con decreti del presidente della Giunta regionale, i profili successori.
10.
Se l'ambito ricomprende l'intero territorio di una Comunità montana essa è trasformata di diritto in Unione di Comuni montani ai sensi dell'articolo 8. I Comuni ad essa aderenti, al fine di ottemperare agli obblighi di cui al comma 3, possono conferire le funzioni all'Unione medesima ovvero convenzionarsi con gli altri Comuni. Allo stesso fine i Comuni non aderenti all'Unione possono aderire all'Unione già istituita, convenzionarsi con essa o stipulare, per le funzioni non conferite dai Comuni aderenti all'Unione, una convenzione tra tutti i Comuni obbligati per una o più funzioni fondamentali.
11.
Se l'ambito ricomprende solo in parte il territorio di una Comunità montana, la stessa è estinta con contestuale subentro delle Unioni di Comuni montani ai sensi dell'articolo 9.
12.
Entro novanta giorni dalla pubblicazione del programma di riordino territoriale di cui all'articolo 6, comma 6, i Comuni provvedono a costituire le Unioni, adeguare quelle esistenti alle previsioni della presente legge o scioglierle, nonché a stipulare o adeguare le convenzioni esistenti alle previsioni della presente legge, dandone immediata comunicazione alla Regione.
(1)
(2)
13.
Qualora i Comuni non ottemperino agli adempimenti necessari alla costituzione, modificazione o scioglimento delle Unioni di cui al presente articolo entro il termine di cui al comma 12 può provvedere in via sostitutiva il presidente della Giunta regionale.
14.
Sono fatte salve le speciali disposizioni recate dalla
legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente) e della
legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano).